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Economia

Utili extracontabili e ritenuta del 26 per cento: quando la presunzione non può travolgere il sostituto d’imposta

di Luciano Sorgato

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mar 04, 2026
∙ A pagamento

Nell’ambito degli accertamenti fondati su presunte distribuzioni di utili extracontabili, si assiste con una certa frequenza a una prassi che merita attenzione critica: l’imputazione dell’omessa ritenuta del 26 per cento alla società che avrebbe generato l’utile “in nero”, anche quando i soci persone fisiche sono titolari di partecipazioni non in tale società, bensì in una diversa società interposta nella catena partecipativa.

Il caso è il seguente. La società A, ritenuta a ristretta base sociale, viene accertata per maggiori ricavi non contabilizzati. Socia di A è la società B, anch’essa a ristretta base. I soci persone fisiche partecipano esclusivamente a B. L’Amministrazione, valorizzando la nota presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a base ristretta, estende il ragionamento lungo l’intera catena partecipativa e, ritenendo i soci finali percettori degli utili, contesta alla società A l’omessa applicazione della ritenuta a titolo d’imposta.

È su questo passaggio che si concentra il nodo giuridico.

La questione non riguarda, infatti, la legittimità della presunzione “a catena”, più volte avallata dalla giurisprudenza di legittimità, bensì l’individuazione del soggetto obbligato a operare la ritenuta ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del Dpr 600/1973, in coordinamento con l’articoli 44, comma 1, lett. e), del Tuir.

L’articolo 44 qualifica come redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società soggette a IRES. L’art. 27 a sua volta, impone alle società che corrispondono utili a persone fisiche residenti l’obbligo di operare una ritenuta del 26 per cento, a titolo d’imposta.

Il punto è che entrambe le disposizioni ancorano la rilevanza fiscale alla sussistenza di un rapporto partecipativo diretto tra società erogante e socio persona fisica.

La distribuzione rilevante, ai fini dell’articolo 44, non è qualsiasi flusso finanziario proveniente da una società, ma l’utile che trova causa nella remunerazione del capitale investito, ossia nella partecipazione sociale. Allo stesso modo, la ritenuta ex articolo 27 presuppone che la società eroghi utili a propri soci persone fisiche.

Se la società A ha come unica socia la società B, è solo nei confronti di quest’ultima che si configura il rapporto partecipativo. Le persone fisiche sono socie di B, non di A. Ne consegue che, anche ammettendo la propagazione presuntiva dell’utile lungo la catena, il momento in cui si perfeziona il presupposto oggettivo e soggettivo della ritenuta è quello in cui l’utile viene imputato, o distribuito, dalla società intermedia ai propri soci persone fisiche.

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