Nel processo digitale si può perdere senza avere sbagliato il merito. L’atto c’è, la volontà di impugnare pure, il termine è rispettato. Ma l’indirizzo PEC non è quello giusto. E allora il processo può fermarsi lì, davanti a un errore di instradamento, prima ancora che qualcuno legga davvero le ragioni della difesa.
È questo il nodo della sentenza della Corte costituzionale 14 maggio 2026, n. 77. La decisione nasce nel processo penale telematico e riguarda l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello previsto dalla disciplina applicabile. La Consulta salva la regola, ritenendo non irragionevole che il deposito digitale pretenda canali certi, indirizzi corretti e modalità ordinate di trasmissione.
La soluzione si comprende. Un processo telematico non può funzionare se ogni atto inviato a qualunque casella dell’ufficio deve essere comunque recuperato, smistato e considerato tempestivo. La digitalizzazione ha bisogno di percorsi riconoscibili. Senza regole di instradamento, il sistema perde proprio quella certezza che dovrebbe garantire.
Ma il punto più delicato non è questo. Nessuno pretende un processo digitale fondato sull’indulgenza permanente. Il problema è capire quando l’errore tecnico meriti davvero di diventare una sanzione processuale definitiva. Perché una cosa è dire che la PEC era sbagliata; altra cosa è dire che, per questo solo motivo, l’impugnazione non debba essere esaminata.
È qui che il formalismo digitale mostra il suo lato più insidioso. Nel vecchio processo cartaceo l’errore materiale era spesso visibile, talvolta rimediabile, comunque valutabile. Nel processo telematico, invece, la regola tecnica tende a presentarsi come assoluta: il sistema riceve o non riceve, valida o scarta, indirizza o non indirizza. Ma il fatto che l’errore passi attraverso una casella PEC non lo rende automaticamente più grave sul piano della tutela.



