Un intervento “di facciata” quello della detrazione Iva per gli enti non commerciali
di Francesco D’Alfonso
Il 20 novembre scorso è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri un decreto legislativo in materia di “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, il quale, tra le altre cose, prevede delle modifiche alla disciplina della detrazione IVA per gli enti non commerciali.
In particolare, nell’ambito di tale decreto legislativo, viene riscritto l’articolo 19-ter del DPR n. 633 del 1972, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione del diritto alla detrazione nonché di favorire un’applicazione uniforme delle regole in materia di detrazione degli enti non commerciali.
Questi soggetti, come noto, qualora effettuino nel contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non conferiscono tale diritto, possono portare in detrazione soltanto la parte dell’IVA imputabile alle operazioni del primo tipo.
Il diritto alla detrazione IVA, infatti, è volto a esonerare il soggetto passivo, in quanto collettore dell’imposta per conto dello Stato, dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche, in tal modo garantendo che tutte le attività economiche siano tassate in modo perfettamente neutrale (c.d.”principio di neutralità fiscale”).
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