Un correttivo a metà quello per le dogane sulla confisca per contrabbando dopo la sentenza n. 93/2025 della Consulta
di Ettore Sbandi
La sentenza spartiacque della Corte Costituzionale 93 del 2025 ha confermato la natura giuridica dell’Iva all’importazione quale tributo identico all’IVA interna e, per l’effetto, ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 70 del Dpr Iva 633 del 1973, sancendo il principio per cui, in caso di contrabbando, il pagamento dei diritti e delle sanzioni osta alla confisca del bene.
In questo modo sono equiparati i trattamenti accessori previsti in caso di evasione del tributo, perché la confisca per l’Iva d’importazione omessa è stata commisurata alle misure applicabili ai casi di pari omissioni di Iva in una transazione interna e, in particolare, con l’articolo 12bis del DLgs 74 del 2000, ove il pagamento del tributo in effetti fa cessare l’efficacia di questa misura, accessoria o di sicurezza, comunque la si voglia definire.
Per i Giudici, l’apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia della confisca in questione, che opera fin tanto che il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto, venendo il sistema a dover valorizzare la condotta dell’autore del fatto illecito, che, come dimostra il citato articolo 12-bis, comma 2, del Dlg 74 del 2000, permette di raggiungere una soluzione costituzionalmente adeguata.
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