Una signora, probabilmente in età avanzata, vedendo diminuire progressivamente il potere di acquisto del proprio patrimonio per effetto dell’inflazione, decide di acquistare dei BOT. Subito dopo la signora muore (qualcuno, ironizzando, vi ha letto un nesso).
I BOT sono stati acquistati alle ore 9.34 del 22 aprile 2025 usando delle disponibilità di un conto corrente; l’operazione però è stata contabilizzata dall’istituto di credito soltanto in data 24 aprile 2025. Il decesso è avvenuto nel lasso temporale intercorrente tra i due momenti, ossia alle ore 22.00 del 22 aprile 2025.
A questo punto, è sorto il quesito: ai fini dell’imposta di successione qual è il saldo del conto corrente da considerare? Quello effettivo, tenendo conto dell’acquisto del BOT, o quello contabile, che invece non considera quest’ultima operazione?
Non è una questione da poco, in quanto il denaro sul conto corrente rileva ai fini dell’imposta di successione, mentre i titoli di Stato sono esenti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. h), del Dlgs 346/90.
Gli eredi decidono quindi di presentare interpello all’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia, con risposta n. 131 del 25 giugno scorso (in linea con i principi già espressi nella precedente risposta n. 318/2025), giunge alla conclusione che dal saldo contabile del conto corrente occorre sottrarre le somme destinate all’acquisto del BOT, in quanto quest’ultima operazione è stata eseguita anteriormente al decesso.



