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Fisco

Tutela del credito erariale e dovere inderogabile di concorso alle spese pubbliche: il pubblico ministero “guardiano”

di Annalisa Cazzato

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apr 16, 2026
∙ A pagamento

Non capita, purtroppo, tutti i giorni di leggere qualcosa che ci ricordi con piacere perché abbiamo scelto di seguire un certo percorso di studi e fare un determinato mestiere, ma, per fortuna, la recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 50 del 2026, relativa alla questione di legittimità costituzionale del nuovo articolo 21-bis del Dlgs. 74 del 2000 in tema di pregiudizialità penale nel processo tributario, fa eccezione perché, nell’intensità dei suoi passaggi motivazionali, nel fascinoso slalom tra storia e principi, nella ineccepibile e lucida coerenza argomentativa, ha il dono di restituirci la dignità di ciò che dovremmo avere appreso dopo anni di studio universitario e di pratica professionale.

La sentenza - che qui è stata già tempestivamente ed egregiamente illustrata da Gaeta A. - Romano L. e da loro già commentata in relazione ad alcuni profili - è certamente un piatto da gustare lento perché, probabilmente per anni, la stessa offrirà allo studioso il piacere di farsi “vivisezionare” per addentrarsi nei suoi innumerevoli meandri, scoprendo sempre qualcosa di nuovo.

Nella sentenza n. 50 la Corte costituzionale si dedica - quasi con ars poetica - all’esame delle censure sollevate dalle due ordinanze di rimessione (l’ordinanza 10 marzo 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e l’ordinanza del 16 giugno 2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, riunificate in quanto aventi ad oggetto la stessa disposizione e relative a profili di presunta illegittimità in larga parte coincidenti), affrontando i diversi dubbi dei rimettenti alla luce delle “posizione consolidate”, così come di quelle ancora “attese”, della Corte di cassazione sulla norma (prima tra tutte, quella collegata alla individuazione del perimetro di applicazione dell’articolo 21-bis, se limitato solo al profilo sanzionatorio o esteso anche, come sembra non implausibile al giudice delle leggi, a quello impositivo) e districandosi tra l’evoluzione storica dei rapporti tra processo penale e processo tributario (sia prima che dopo la Costituzione) e le più recenti evoluzioni contenute nella legge delega n. 111 del 2023 che hanno consacrato il definitivo e inarrestabile passaggio dai moduli autoritativi a quelli consensuali, ossia, per dirla con uno slogan di gran moda, dalla conflittualità alla compliance.

Le doglianze dei giudici rimettenti - a parte l’asserita violazione dei canoni dell’articolo 97 della Costituzione che la Corte ritiene inammissibile per mancata motivazione, da parte delle ordinanze di rimessione, della conferenza del parametro rispetto alla norma censurata - attenevano, in particolare:

(i) alla violazione del principio di uguaglianza ex articolo 3 della Costituzione, in relazione all’asserita disparità di trattamento tra gli effetti assolutori extra-penali per reati non tributari rispetto a quelli per reati tributari;

(ii) alla violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione, per l’asserita situazione di disuguaglianza tra il contribuente assolto in sede penale e il contribuente che non sia mai stato coinvolto in un procedimento penale, nonostante abbia commesso violazioni tributarie (peraltro, considerate implicitamente più meritevoli in quanto meno gravi);

(iii) alla violazione dell’art. 24 della Costituzione, per lesione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria, che non è parte del processo penale e non potrebbe, quindi, far valere, in quella sede, l’interesse al recupero delle imposte non versate di cui è portatrice;

(iv) alla violazione degli articoli 102, primo comma, (in relazione alla funzione giurisdizionale del giudice tributario), e 111, primo comma, della Costituzione in quanto sarebbe precluso al giudice speciale ogni potere di valutare autonomamente - nel giudizio che si celebra sotto la sua egida - gli effetti della sentenza penale di assoluzione;

(v) alla violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione per asserita lesione del principio della parità delle parti nel processo tributario, poiché i poteri processuali del contribuente, da un lato, e dell’amministrazione finanziaria, dall’altro, risulterebbero non omogenei.

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