La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26471 del 2025 non scopre nulla di nuovo sui trust interni.
Ma fa una cosa decisiva: chiude definitivamente la partita sulla giurisdizione.
Ed è qui la vera novità.
Il contesto (già noto)
Da anni la giurisprudenza italiana è chiara su un punto:
il trust non può essere usato per sottrarre beni ai creditori.
La storia inizia nel 1989.
L’Italia ratifica la Convenzione dell’Aja del 1985 sui trust.
Nasce il fenomeno dei trust “interni”:
istituiti in Italia, con beni in Italia, ma regolati da legge straniera.
Jersey diventa la meta preferita.
Guernsey pure.
Le Bahamas per i più creativi.
Il meccanismo è sempre lo stesso:
il debitore trasferisce i suoi beni in trust,
sceglie una legge straniera che li governi,
e spera di renderli intoccabili.
Ma c’è un problema.
L’articolo 15 della Convenzione dell’Aja è chiaro:
“La presente Convenzione non impedisce l’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme di conflitto del foro quando non si possa derogare a tali disposizioni mediante una manifestazione di volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione dei minori e degli incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione successoria, in particolare la legittima; d) il trasferimento della proprietà e le garanzie reali; e) la protezione dei creditori in caso di insolvenza; f) la protezione, in altri casi, dei terzi che agiscono in buona fede.”
Tradotto: le norme imperative italiane non si toccano.
Soprattutto quelle a protezione dei creditori.
I trust “interni” sono ammessi solo entro questo limite preciso.
Su questo terreno, la Cassazione non innova.
Conferma.



