Trust, il terreno scivoloso dell’interpello. La risposta n. 17/2026 amplifica l’incertezza
di Daniele Muritano
La risposta n. 17/2026 dell’Agenzia delle Entrate prende le mosse da un’operazione di pianificazione patrimoniale e di passaggio generazionale realizzata mediante un trust svizzero, avente a oggetto la nuda proprietà di partecipazioni in una S.r.l. italiana, con successiva prospettata alienazione a terzi.
Il documento merita attenzione per due profili: da un lato, estende l’ambito applicativo dell’articolo 16, comma 1, L. 383/2001 (il quale prevede che «Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata, con diritto allo scomputo dall’imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell’articolo 13, comma 2») anche alla cessione della nuda proprietà di quote di S.r.l.; dall’altro, fonda l’individuazione del dies a quo del quinquennio su una qualificazione del trust come interposto rispetto alla disponente, secondo una motivazione che appare non solo discutibile, ma internamente contraddittoria.
L’istante è cittadino italiano, residente fiscalmente in Svizzera; la sorella è residente fiscalmente in Italia. L’asset rilevante è una partecipazione in una S.r.l. italiana operante nel settore immobiliare, il cui principale attivo è costituito da un immobile sito in Italia. In origine, l’intera partecipazione è detenuta dalla madre.



