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Fisco

Trust familiare, commistione di ruoli e interposizione: quando la struttura sostituisce la sostanza

di Daniele Muritano

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lug 07, 2026
∙ A pagamento

Con la risposta n. 125/2026, l’Agenzia delle entrate qualifica come fiscalmente interposto, in capo alle beneficiarie, un trust familiare irrevocabile retto dalla legge sammarinese del 1° marzo 2010, istituito dal padre dell’istante prima della sua morte. I trustees sono due: l’istante stessa e la compagna del disponente, che è anche beneficiaria vitalizia del trust. Beneficiaria finale è la figlia minore del disponente. Il guardiano del trust è un professionista che aveva avuto rapporti di lavoro con il disponente in vita. La conclusione dell’Agenzia è che il trust non può essere considerato autonomo soggetto passivo d’imposta, con conseguente imputazione diretta dei redditi alle beneficiarie ai sensi dell’articolo 6 del TUIR. Il percorso argomentativo che conduce a questa conclusione presenta errori strutturali che meritano di essere esaminati con precisione.

Tuttavia, prima ancora di esaminare il ragionamento dell’Agenzia, vale la pena segnalare una contraddizione che emerge dalla stessa istanza. L’istante qualifica il trust come “trasparente”, quindi sta già affermando che i beneficiari individuati sono imponibili sui redditi del trust: la risposta era nella premessa, e il quesito non aveva senso. L’interpretazione coerente è che l’istante volesse sapere se il trust fosse opaco, cioè se potesse essere riconosciuto come soggetto passivo d’imposta autonomo ai sensi dell’articolo 73 TUIR, con imputazione del reddito al trust stesso. Questa è la domanda che meritava risposta. Ma c’è un ulteriore profilo che l’istanza e la risposta omettono: la mera individuazione dei beneficiari non è il criterio che distingue il trust trasparente da quello opaco. Le circolari distinguono in base al diritto del beneficiario di pretendere l’attribuzione dei redditi dal trustee. Se il trustee ha discrezionalità nell’attribuire o trattenere i redditi, il trust è opaco anche quando i beneficiari sono nominalmente identificati nell’atto. L’Agenzia non affronta questa distinzione: bypassa la dialettica trasparente/opaco e qualifica direttamente il trust come interposto, che è un effetto radicalmente diverso, che presuppone l’assenza di segregazione e comporta l’irrilevanza fiscale totale del trust, non la semplice imputazione dei redditi. La risposta risponde a una domanda che non era stata posta, e lo fa senza spiegare il salto.

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