Trust estero, autonomia gestionale e interposizione fiscale (risposta a interpello 145/2025)
di Daniele Muritano
La risposta n. 145/2025 dell’Agenzia delle entrate riguarda un trust di diritto inglese, con trustee residente a Malta, istituito da una persona fisica di nazionalità italiana. Il trust è irrevocabile, con durata massima di 125 anni, e ha come beneficiari la moglie, la figlia e i discendenti futuri del disponente. Il disponente stesso è espressamente escluso da ogni beneficio (“excluded person”), quindi non può trarre vantaggio alcuno dal trust.
Nella risposta si evidenzia come il trustee detenga pieni poteri gestori sul fondo in trust: egli, ad esempio, può accumulare i redditi prodotti e reinvestirli, ovvero distribuire ai beneficiari la porzione non reinvestita.
Questa è la struttura tipica di un trust discrezionale “opaco”, in cui sebbene i beneficiari non abbiano diritti diretti sui redditi possono tuttavia pretendere che il trustee eserciti la propria discrezionalità.
La totale autonomia decisionale del trustee è un elemento cruciale per far sì che il trust non venga qualificato come soggetto interposto.
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