Una riorganizzazione aziendale non può celare un licenziamento “di fatto”.
Questo è sostanzialmente il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 4 giugno scorso (causa C-907/24), originata da un rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Napoli. Una decisione che interviene su un delicatissimo terreno giuridico e che chiarisce un punto destinato ad avere effetti sistemici sull’interpretazione della direttiva 98/59/CE e della legge n. 223/1991.
Il caso nasce dalla decisione di un’impresa italiana di cessare l’attività nello stabilimento campano e trasferirla integralmente in Sardegna. Oltre 600 chilometri di distanza, con il mare a separare il vecchio dal nuovo luogo di lavoro. La comunicazione del trasferimento veniva rivolta ai sindacati e poi ai lavoratori, interessati da uno spostamento definitivo di sede.
Non si trattava però di un semplice mutamento organizzativo. Il trasferimento implicava un mutamento di vita dei lavoratori: cambio di abitazione, interruzione di relazioni sociali consolidate, ridefinizione della vita dei figli e del coniuge.
I lavoratori non si presentavano nella nuova sede. L’azienda reagiva qualificando l’assenza come ingiustificata e avviando un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento. In sede cautelare, il tribunale di Napoli Nord aveva già evidenziato come il trasferimento incidesse profondamente sull’equilibrio familiare e sul centro affettivo dei lavoratori. Nel giudizio di merito, lo stesso tribunale dichiarava l’illegittimità dei licenziamenti e disponeva la reintegrazione, ritenendo che la modifica unilaterale del luogo di lavoro dovesse essere letta, in chiave di interpretazione conforme, alla luce della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo (articolo 1 par. 1 c. 1 lett. a) dir. 98/59/CE). La società faceva appello e la corte sollevava il citato rinvio.
La questione sottoposta ai giudici europei era tutt’altro che formale: stabilire se la risoluzione del rapporto conseguente al no del lavoratore di accettare un trasferimento definitivo e distante, imposto per ragioni non inerenti alla sua persona, rientri nella nozione di “licenziamento” ai sensi della direttiva 98/59/CE e se tali cessazioni debbano essere computate ai fini del raggiungimento delle soglie che attivano le procedure di informazione e consultazione sindacale.



