Transizione 5.0, marcia indietro lampo: oramai le norme si fanno per essere subito corrette
di Simona Baseggio e Barbara Marini
L’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 era nato con un obiettivo semplice: riconoscere, nel 2026, un credito d’imposta alle imprese rimaste fuori dal beneficio Transizione 5.0 pur avendo presentato le comunicazioni preventive e ottenuto dal GSE il riscontro tecnico di ammissibilità. Il testo pubblicato in Gazzetta fissava il contributo nel limite di 537 milioni di euro e in misura pari al 35 per cento del credito richiesto, con utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2026, dopo la comunicazione del GSE da effettuarsi entro il 30 aprile.
Non è però il contenuto della misura, in sé considerato, il dato più interessante. Colpisce piuttosto ciò che è accaduto immediatamente dopo.
Nel giro di pochissimi giorni dalla pubblicazione del decreto, la misura è stata già politicamente smentita: secondo quanto riportato dalla stampa, al tavolo tra Mimit e imprese sarebbe stato annunciato il ripristino integrale delle risorse previste dalla manovra, pari a 1,3 miliardi, con ulteriori 200 milioni aggiuntivi, così da portare il beneficio dal 35 per cento al 90 per cento e addirittura al 100 per cento per i pannelli fotovoltaici.
Il dato davvero interessante, allora, non è la maggiore generosità della misura annunciata, quanto il metodo. La vicenda dell’articolo 8 conferma una tendenza che nella legislazione fiscale italiana sta assumendo i contorni di una vera prassi: la norma nasce, produce allarme o dissenso, suscita la protesta degli operatori e viene rapidamente corretta, talvolta persino smentita nel suo contenuto essenziale, quando non del tutto neutralizzata. È lo stesso schema già visto con la stretta su Pex e dividendi, introdotta dalla legge di bilancio 2026 e poi cancellata, dopo pochi mesi, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, in un movimento normativo tanto rapido quanto disorientante. Ed è il medesimo copione che si è manifestato anche sul versante dell’iperammortamento, dove il vincolo dell’origine europea dei beni agevolati è stato soppresso dallo stesso decreto-legge n. 38, all’indomani delle critiche immediatamente sollevate.



