Transizione 5.0, il vero nodo non sono le risorse ma la fiducia
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Sul credito d’imposta Transizione 5.0 si è consumata, in pochi mesi, una vicenda che merita di essere letta oltre il dato numerico. Dopo il decreto direttoriale del 6 novembre 2025, con cui il Mimit ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, molte imprese che avevano presentato le comunicazioni preventive si sono trovate nella singolare condizione di aver assolto una procedura complessa senza avere la certezza del beneficio. Il DL 27 marzo 2026 n. 38 è intervenuto riconoscendo, per tali soggetti, un nuovo credito d’imposta pari al 35 per cento di quanto richiesto; ma il correttivo è durato pochissimo, perché il successivo DL 3 aprile 2026 n. 42 ha riscritto la misura del ristoro, elevandola all’89,77% per cento e incrementando contestualmente lo stanziamento per il 2026 da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro. Entro il 30 aprile 2026 il GSE dovrà comunicare ai soggetti interessati il credito utilizzabile, che resta fruibile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Fin qui la notizia. Ma il punto davvero interessante è un altro.
Transizione 5.0 non è mai stata un’agevolazione “leggera”, né sul piano tecnico né su quello economico. L’accesso al beneficio presuppone una scansione procedurale articolata: comunicazione preventiva al GSE, successiva comunicazione relativa agli ordini accettati con acconto almeno del 20 per cento, comunicazione finale di completamento; il tutto tramite portale dedicato, con modelli vincolati e termini stringenti. A ciò si aggiungono le certificazioni tecniche ex ante ed ex post, redatte nella forma della perizia asseverata, necessarie a dimostrare la riduzione dei consumi energetici e la conformità del progetto, oltre agli ulteriori oneri documentali collegati alla formazione del personale e, in certi casi, alla certificazione contabile. Lo stesso impianto normativo, del resto, mostra piena consapevolezza dell’onerosità della procedura: per le PMI le spese di certificazione rilevano entro il limite di 10.000 euro ai fini del credito, mentre il DL 42/2026 ha affiancato al nuovo credito d’imposta rideterminato nell’89,77 per cento un’ulteriore misura autonoma, destinata a coprire, in proporzione, le spese sostenute per impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo, e le relative certificazioni tecniche e contabili.



