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Fisco

Tra genericità della fattura e antieconomicità del costo

di Gianfranco Antico

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giu 26, 2026
∙ A pagamento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.9887 del 16 aprile scorso, ha ritenuto legittimo l’accertamento con il quale l’Agenzia ha contestato ad uno studio associato la deducibilità di taluni costi di consulenza, nonchè l’IVA relativa, sia per la genericità delle fatture che per l’antieconomicità degli stessi costi, non risultando sufficiente l’esibizione del contratto di consulenza, peraltro privo di data certa, in assenza di un riscontro concreto dei servizi ricevuti. Nel caso in questione, la contestazione dell’Agenzia evidenziava, fra l’altro, la sovrapposizione dei contraenti (lo studio associato e la s.r.l. hanno gli stessi soci, hanno la stessa sede legale e lo stesso luogo di esercizio dell’attività).

In ordine alla contestazione della genericità delle fatture, i supremi giudici confermano che la mancata conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’articolo 21 del D.P.R. n.633/72 fa venire meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato e rende la fattura inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (in tema di Iva, Corte di giustizia, sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliàrios e Turísticos SA c. Autoridade Tribudria e Aduaneira, seguita dalla giurisprudenza interna Cass. n.23384/2017).

Quanto alla contestazione dell’antieconomicità, preso atto che il principio di inerenza, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività esercitata, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa, viene ribadito che l’antieconomicità - intesa come sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva – può fungere da “elemento sintomatico del difetto di inerenza”. In questi casi, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Ufficio è tenuto a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, “gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l’inattendibilità della condotta del contribuente (Cass.n.33568/2022; Cass.n. 19232/2024)”.

Tornando alla genericità della fattura, è oramai acclarato che la stessa non può essere considerata un documento contabile come tanti, surrogabile con altra documentazione fiscale, atteso che da essa dipende la correlata possibilità del cessionario o del committente di dedurre il costo sostenuto e di detrarre l’Iva assolta.

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