TFR e adesione automatica: l'INPS chiarisce un nodo che rischiava di complicare le paghe
di Gabriele Silva
Dal 1° luglio scorso il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare ha cambiato profondamente le regole del TFR per i lavoratori di prima assunzione. Una riforma che, almeno nelle intenzioni, punta ad aumentare la diffusione della previdenza complementare. Nella pratica, però, ha lasciato aperto fin da subito un interrogativo molto concreto: come devono essere gestite le quote di TFR che maturano tra la data di assunzione e la scelta definitiva del lavoratore? Su questo punto è intervenuto finalmente l’INPS con il messaggio n. 2325 del 10 luglio, con il quale è stato fornito un chiarimento operativo destinato ad avere un impatto immediato su chi gestisce le paghe.
Il problema nasce dal fatto che il lavoratore dispone di sessanta giorni dalla prima assunzione per decidere se confermare l’adesione automatica, destinare il TFR a un diverso fondo pensione oppure mantenerlo secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del codice civile. Durante questo periodo, però, la destinazione del TFR non è ancora definitivamente individuata. Di conseguenza il datore di lavoro non può sapere, finché la scelta non si perfeziona, quale sarà la destinazione finale delle quote maturate.
È proprio questo il passaggio più importante del messaggio INPS. L’Istituto chiarisce infatti che le quote maturate nel periodo compreso tra l’assunzione e la scelta definitiva assumono, sotto il profilo contributivo, la natura di competenze arretrate. Una precisazione che risolve uno dei principali dubbi interpretativi sorti dopo l’entrata in vigore della riforma e che evita di attribuire immediatamente quelle quote né alla previdenza complementare né, quando ricorrono i presupposti, al Fondo di Tesoreria.



