Il nuovo testo unico in materia di adempimenti, controlli e accertamento corre un rischio abbastanza tipico delle operazioni di riordino. Quello di essere salutato con educata indifferenza, come si fa con certi parenti al matrimonio. Ci si vede, ci si stringe la mano, poi si torna al buffet. In fondo, si dirà, (il nuovo testo unico) non inventa il fuoco. Raccoglie norme già esistenti, le riallinea, le risistema, le ripulisce dal caos della stratificazione. E tuttavia sarebbe un errore liquidarlo come una mera operazione di cartoleria normativa. Perché proprio quando il legislatore si limita a mettere insieme ciò che già c’era, talvolta finisce, anche involontariamente come in questo caso, per rivelare molto più di quanto vorrebbe.
Il punto, infatti, non è stabilire se il testo unico introduca davvero elementi di novità. Il punto è che il riordino rende finalmente maggiormente visibile la macchina. E la macchina che emerge ha un profilo molto preciso. Non è più soltanto quella di un fisco che riceve dichiarazioni, effettua controlli e, quando ritiene, accerta. È qualcosa di più raffinato e più moderno. È un’amministrazione che raccoglie dati, li ordina, li incrocia, li conserva, li elabora, li pseudonimizza, li usa per costruire analisi del rischio e, su questa base, seleziona chi merita attenzione. O, per dirla senza le tendine tecniche, chi merita di essere messo sotto la lente.
Basta guardare l’incipit della disciplina. L’anagrafe tributaria non è descritta come un archivio polveroso dove dormono dati in attesa di un risveglio amministrativo. È il luogo nel quale si raccolgono e si ordinano, su scala nazionale, dati e notizie provenienti da dichiarazioni, denunce, accertamenti e da tutto ciò che possa comunque assumere rilevanza fiscale. E quei dati non restano lì per arredamento. Servono, tra l’altro, alla valutazione della complessiva capacità contributiva e ai conseguenti adempimenti di rettifica e accertamento. La formula è burocratica quanto basta, ma il senso è chiarissimo. Il dato non è ancella del procedimento. Il dato è il procedimento, almeno nella sua premessa più sostanziale.
Se poi si scorrono le disposizioni dedicate all’archivio dei rapporti finanziari, il quadro si completa con una franchezza quasi involontaria. Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate per le analisi del rischio di evasione non solo dall’Agenzia delle entrate, ma anche dalla Guardia di finanza e dal Dipartimento delle Finanze per finalità di valutazione di impatto e monitoraggio del fenomeno evasivo. E ancora più interessante è il passaggio in cui si prevede che l’Agenzia possa avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili sia a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo sia a incentivare l’adempimento spontaneo.



