Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Fisco

Termini di accertamento variabili con intrecci pericolosi

di Maurizio Nadalutti

Avatar di Blast
Blast
set 03, 2025
∙ A pagamento
6
1
Condividi

Nel nostro ordinamento tributario risultano presenti diverse proroghe dei termini di accertamento – introdotte anche di recente – che talvolta si intrecciano tra di loro.

Preliminarmente va rammentato che, nei casi di dichiarazione regolarmente presentata dal contribuente, gli avvisi di accertamento devono ordinariamente essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Occorre tuttavia, in primo luogo, tenere conto che, nel quadro della re-introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di adesione ai verbali di constatazione, è stata introdotta una “nuova” proroga dei termini di accertamento. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 4, del Dlgs 218/1997, viene stabilito che i termini per la rettifica sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione. Di fatto, è stato introdotto il differimento di 30 giorni dei termini di accertamento, che opera ogni qualvolta, ad esito delle attività di verifica presso le sedi del contribuente, viene a quest’ultimo consegnato un PVC.

Tale proroga deve poi essere coordinata con quella prevista, nel contesto della disciplina del contraddittorio preventivo, dall’articolo 6-bis, comma 3, della L. 212/2000.

In particolare, tale disposizione prevede che se il termine, non inferiore a sessanta giorni dalla notifica dello schema di atto per permettere al contribuente di presentare eventuali osservazioni, è successivo ai termini di accertamento ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il medesimo termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine (quello di decadenza dell’attività di accertamento) è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. È dunque prevista una sorta di “proroga mobile” dei termini di accertamento ancorata alla scadenza – che varia caso per caso – per presentare le osservazioni allo schema di atto.

Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni

Iscriviti a Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.

Già abbonato a pagamento? Accedi
© 2025 Maggioli
Privacy ∙ Condizioni ∙ Notifica di raccolta
Inizia a scrivere.Scarica l'app
Substack è la casa della grande cultura