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Economia

TCF: nuove istruzioni operative per criptoattività e diritto d’uso esclusivo di infrastruttura

di Chiara Forino

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lug 09, 2026
∙ A pagamento

Con due nuove schede tecniche dedicate alle crypto-attività e al diritto d’uso esclusivo di infrastrutture, il tavolo tecnico istituito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) prosegue il percorso di aggiornamento operativo del Tax Control Framework (TCF) in merito alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, nel solco dell’aggiornamento periodico delle Linee Guida pubblicate dall’Agenzia delle entrate il 10 gennaio 2025.

Le nuove istruzioni seguono quelle pubblicate ad agosto 2025 (provvedimento 321934) relative al trattamento contabile e fiscale in caso di recesso anticipato da un contratto di commodity swap, di corrispettivo per la concessione del diritto di superficie e di emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero nonché quelle di gennaio 2026 (provvedimento 33973) relative alla possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS e ai piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali.

Gli allegati al provvedimento 200904 pubblicato il 7 luglio sono, come i precedenti, suddivisi in tre sezioni: la descrizione della fattispecie, il trattamento contabile curato dall’OIC e il trattamento fiscale redatto dall’Agenzia delle entrate.

La prima scheda tratta il caso di una società OIC adopter che ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana. Considerando che la contabilizzazione delle crypto-attività non è esplicitamente normata in uno specifico principio contabile, l’OIC definisce la loro natura per analogia come beni immateriali. Si richiamano infatti le caratteristiche contenute nel paragrafo 9 dell’OIC24 che caratterizzano il bene immateriale: è separabile e deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali.

Si rileva, in merito, che la scheda, colmando l’assenza di un’espressa disciplina in merito alla contabilizzazione delle crypto-attività, comporta, per le società che hanno adottato un comportamento difforme da quello rappresentato, la necessità di rilevare gli effetti del cambiamento ai sensi dell’OIC29 in tema di cambiamento dei principi contabili.

Una volta qualificata la natura delle crypto, la scheda disciplina la loro classificazione in bilancio, richiamando il criterio previsto dal paragrafo 31 dell’OIC12. In base alla volontà aziendale e all’effettiva capacità della società di detenere le crypto-valute per un periodo prolungato di tempo vengono quindi definite due distinte linee di condotta. In caso di crypto-attività destinate a rimanere in maniera durevole nel patrimonio aziendale, occorre classificarle tra le immobilizzazioni immateriali e vanno iscritte al costo di acquisto; non sono soggette ad ammortamento, in quanto cespiti la cui utilità non si esaurisce. La scheda evidenzia inoltre l’applicabilità del principio OIC9, per cui l’unica configurazione possibile di valore recuperabile è il fair value, al netto dei costi di vendita.

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