Dal Tax Control Framework (TCF) “opzionale” una nuova chance per le Pmi. Con le modifiche apportate alla norma del Dlgs. 128/2015, infatti, si aprono nuovi scenari per le imprese. Per molte aziende, specie quelle ben strutturate, l’adozione opzionale di un sistema di controllo del rischio fiscale potrebbe essere la soluzione per sopperire alle numerose incertezze del sistema fiscale italiano ed evitare lunghi contenziosi. L’eliminazione del cd. "surprise approach" e l’introduzione del concetto di “certezza” fiscale già nella fase ex ante, mediante la definizione preventiva del trattamento da riservare alle tematiche fiscali, appare certamente un punto di forza del nuovo orizzonte normativo. Necessaria, dunque, una attenta valutazione sui possibili impatti, anche in termini prospettici, che l’adozione di un sistema (integrato) di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali può avere sui sistemi di governance aziendale.
La scelta per le PMI
Con il rinnovato assetto del Dlgs. 128/2015 anche le società prive dei requisiti dimensionali previsti per l’accesso alla cd. cooperative compliance possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, benché con benefici più ristretti rispetto al regime di adempimento collaborativo. L’intento del legislatore è quello di instaurare un rapporto di cooperazione e di reciproca fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente al fine di giungere ad una preventiva risoluzione delle controversie fiscali. Il passaggio da un approccio ex post delle verifiche fiscali ad un approccio preventivo è certamente un valido aiuto per gli equilibri di pianificazione economica delle imprese.
L’opzione
La scelta del regime opzionale ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata l’opzione, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Il vincolo biennale è irrevocabile.
Benefici del regime opzionale
I benefici conseguenti all’adozione del regime opzionale rappresentano sicuramente un punto di forza della novella disposizione. Sul piano amministrativo, la norma prevede – fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente – la disapplicazione delle sanzioni previste in caso di violazioni dei rischi fiscali, a condizione che tali rischi siano stati comunicati preventivamente tramite interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle scadenze fiscali, se il comportamento del contribuente è "esattamente corrispondente" a quello rappresentato nell'interpello. Prevista anche una completa "penalty protection". In particolare, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante un'istanza di interpello non si applicano le disposizioni relative al reato di dichiarazione infedele (ex articolo 4, Dlgs.74/2000) e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. Anche in questo caso, resta ferma la condizione che il comportamento del contribuente deve essere allineato a quello rappresentato nell'interpello.
L’esimente sanzionatoria, dunque, è strettamente correlata alla procedura dell’interpello che, tra l’altro, dovrà seguire le regole “generali” e non quelle (interpello abbreviato) previste per coloro che rientrano nella cd. cooperative compliance. Da evidenziare che, laddove il contribuente adotti un comportamento non conforme alla risposta dell’Amministrazione, questi potrà essere raggiunto dall’atto impositivo ma non dall’atto di irrogazione delle sanzioni in quanto queste ultime non trovano applicazione. Si tratta, quindi, di esimenti particolarmente attrattive per il mondo imprenditoriale. C’è da dire poi che l’adesione al regime opzionale, con i conseguenti caratteri di affidabilità e trasparenza fiscale, incide anche sul fattore reputazionale dell’azienda favorendo la fiducia di investitori e stakeholder.
L’adozione di una adeguata struttura di gestione del tax risk management permette, tra gli altri, di risolvere preventivamente anche le questioni di carattere interpretativo riferite all’abuso del diritto. Questo è senz’altro un aspetto rilevante in quanto il rischio interpretativo nel diritto tributario è uno dei problemi più avvertiti dalle imprese, spesso fonte di incertezza anche per i soggetti esteri che vogliono investire in Italia. Nell’ambito del TCF vi sarà, quindi, la possibilità di sottoporre all’Agenzia le operazioni per le quali si paventa un rischio fiscale riferito a un vantaggio che potrebbe essere ritenuto indebito.
Ulteriori vantaggi connessi all’adozione del regime opzionale vanno dalla riduzione dei potenziali costi legati ai contenziosi di carattere fiscale a quelli relativi al rafforzamento del sistema di controllo interno nonché all’adozione di una efficiente gestione dei rischi aziendali. Inoltre, il regime opzionale risulta particolarmente attrattivo per le imprese di medio-grandi dimensioni in quanto permette di allinearsi a quei principi ESG a cui deve ispirarsi un modello di business sostenibile. L’adozione di un efficiente TCF permette non solo di rafforzare la corporate governance, migliorando i processi decisionali dell’azienda, ma anche di pianificare gli investimenti in progetti di sostenibilità ambientale.