Taylor Swift brevetta voce e volto: il marchio diventa la prima trincea giuridica contro i deepfake, e l'Italia è già un passo avanti
di Pietro Alò e Antonello Cassone
C’è una notizia che chiude il cerchio di un discorso già aperto su queste pagine. Lo scorso 24 aprile i legali di Taylor Swift hanno depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti tre domande di registrazione che cambieranno il diritto della proprietà intellettuale a livello globale. Due riguardano clip audio in cui la popstar pronuncia “Hey, it’s Taylor Swift” e “Hey, it’s Taylor”. La terza è una sua fotografia iconica dell’Eras Tour, con chitarra rosa e body iridescente. Le domande sono state presentate dalla TAS Rights Management, la società che gestisce gli asset immateriali dell’artista. Per chi si occupa di diritto industriale e tecnologia, la mossa è uno spartiacque. Lo avevamo già anticipato su Blast raccontando il caso di Sal Da Vinci e del marchio “Per sempre sì”: il segno distintivo non è più un dettaglio merceologico, è il contenitore giuridico di un’identità. Oggi Taylor Swift compie il passo successivo. Trasforma la propria voce e il proprio volto in proprietà intellettuale registrata, costruendo una barriera legale concreta contro l’uso non autorizzato della sua immagine da parte dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. Il problema è enorme e tecnicamente affascinante. Il diritto d’autore tutela le canzoni, non le voci di chi le interpreta. Nell’era dell’IA generativa, in cui bastano pochi secondi di registrazione per clonare un timbro vocale con precisione quasi perfetta, questa distinzione apre una falla normativa devastante. Le case discografiche hanno provato a tappare il buco con strumenti improvvisati. Universal Music Group, di fronte a una canzone artificiale che imitava Drake, fu costretta a invocare il copyright sul tag del produttore Metro Boomin, perché sulla voce dell’artista non esisteva titolo da rivendicare. Il marchio offre una via d’uscita più solida, lo spiega l’avvocato Josh Gerben, esperto americano di proprietà intellettuale: una registrazione consente di contestare non solo le riproduzioni identiche, ma anche le imitazioni “confusamente simili”, standard giuridico ben più ampio di quello del diritto d’autore. Non tutti gli accademici sono ottimisti. La professoressa Alexandra Roberts della Northeastern University ha espresso scetticismo sulla qualificazione delle clip vocali di Swift come marchio sonoro vero e proprio, ricordando i precedenti classici delle campane NBC e del ruggito del leone MGM, che funzionano perché compaiono in isolamento come elementi identitari autonomi. Xiyin Tang dell’UCLA aggiunge una considerazione pragmatica: questi marchi potrebbero servire soprattutto a “scoraggiare i trasgressori meno sofisticati”, indirizzandoli verso un numero di registrazione federale nella speranza che basti a fermarli. Punto di vista realistico, ma che non sminuisce la portata strategica dell’operazione. E qui entra in scena un dettaglio che fa onore al nostro Paese, e che pochi giornali italiani hanno sottolineato. La strada percorsa oggi da Taylor Swift era già stata aperta in Italia mesi fa dal doppiatore Luca Ward, che ha registrato il marchio sonoro della propria voce. La voce italiana di Russell Crowe, di Hugh Grant e di Samuel L. Jackson è oggi un asset immateriale tutelato dal nostro ordinamento. Una mossa precorritrice, pienamente coerente con la migliore tradizione del diritto industriale italiano, che dal Codice della Proprietà Industriale del 2005 in poi ha mantenuto un livello di sofisticazione tecnica spesso superiore a quello anglosassone. L’articolo 7 del nostro CPI consente da sempre la registrazione di marchi sonori, purché rappresentabili graficamente, e l’aggiornamento del 2019 con la direttiva UE 2015/2436 ha ulteriormente ampliato il perimetro includendo i marchi multimediali. Mentre negli Stati Uniti si discute ancora se la voce di una popstar possa essere un marchio, l’Italia ha già metabolizzato la questione e l’ha tradotta in prassi operativa. Sul piano economico, la posta in gioco è gigantesca. Il brand Taylor Swift vale miliardi di dollari, e ogni deepfake che la associa indebitamente a prodotti, opinioni o messaggi politici erode quel valore. È accaduto con immagini manipolate fatte circolare durante la campagna elettorale americana del 2024, è accaduto con falsi spot truffaldini che imitavano la sua voce per spingere abbonamenti fasulli. Il danno reputazionale e patrimoniale è strutturale, e nessuno strumento del diritto d’autore tradizionale lo intercetta. Il marchio sì. Resta sul tavolo una questione di policy che riguarda tutti, non solo le star miliardarie. Se la tutela giuridica dell’identità digitale passa dal deposito di un marchio, il rischio è che solo chi può permettersi consulenza legale specializzata possa proteggersi davvero. È un nodo aperto, che il legislatore europeo dovrà affrontare prima di altri. L’IA Act ha posto le fondamenta, l’Italia ha già esempi virtuosi a cui ispirarsi, ora serve un sistema accessibile anche al cittadino comune. Perché in un mondo in cui voce e volto si clonano in pochi secondi, l’identità non è più un dato biografico. È un asset patrimoniale. E come ogni asset, ha bisogno di un titolo giuridico che lo difenda.


