Per l’assistente di volo alle dipendenze di una compagnia di bandiera francese vi è tassazione concorrente, se la residenza non è situata nello Stato del datore di lavoro. Infatti, al paragrafo 3 dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Francia, sul lavoro subordinato, non è riportato l’avverbio “soltanto”, come invece previsto al paragrafo 1, laddove viene invece specificato che (per i redditi da salari, stipendi e altre remunerazioni) la tassazione avviene solo nello Stato in cui l’attività di lavoro viene effettuata.
Lo afferma la sentenza n.104/2025 della Cgt di Novara, nel respingere il ricorso della contribuente, assistente di volo di una compagnia francese, avverso l’avviso di accertamento notificatole nel 2022 per Irpef anno di imposta 2015. Come frequentemente accade, il contenzioso era sorto a seguito della segnalazione derivante dalla normativa sullo scambio d’informazioni, per cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione redditi da lavoro dipendente di fonte estera non dichiarata, non essendo la contribuente iscritta all’AIRE.
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