Tassa sulle piccole spedizioni italiana rinviata ancora: la disordinata battaglia nazionale ad una questione globale
di Ettore Sbandi
Con il DL Infrastrutture, la handling fee nazionale, ossia la tassa di gestione amministrativa sulle piccole spedizioni, viene ancora rinviata, così confermandosi le perplessità degli stakeholders per una misura che, oggi, avrà utilità solo cartolare e per le pianificazioni di bilancio che verranno, ma che – in concreto – è di fatto inconciliabile con il diritto unionale e si presenta come una misura non coordinata con le attuali esigenze di sistema.
Appare infatti che, in maniera forse affrettata, il legislatore nazionale avesse inteso cavalcare l’onda globale che intende fermare (o per lo meno limitare) gli effetti negativi del commercio elettronico massivo, di basso valore ed operato dai players localizzati per lo più su territori esterni al nostro sistema fiscale e doganale. Così, con la Legge di Bilancio 2026, articolo 1, commi da 126 a 128, è stato introdotto un contributo amministrativo (non un dazio, non un’imposta, non un tributo di confine, almeno nel nomen) a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, la cui entrata in vigore era prevista per il 1 gennaio scorso e che poi è stata rinviata al 30 giugno 2026, formalmente per “consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” (cfr comunicato MEF marzo 2026), fino ad arrivare all’ulteriore rinvio operato ora con il DL Infrastrutture.
Tuttavia, oltre alla questione dei sistemi informativi - che ha in effetti impegnato non solo l’autorità, ma anche le imprese di settore che hanno sostenuto costi di adeguamento rilevanti - il vero punto d’interesse risiede nel fatto che la norma in questione ha ingenerato, in pochissimi mesi di attesa entrata in vigore, distorsioni di traffico immediate ed estremamente rilevanti, da più parti registrate con allarme da parte delle più rilevanti associazioni di categoria attive in ambito trasporti e spedizioni, fino ad arrivare all’impugnazione davanti al TAR di Roma delle disposizioni attuative di tale norma. Questo perché, in concreto, la disposizione si presenta come un unicum, potrebbe essere riqualificata come barriera d’ingresso, e perciò illegittima, e non è coordinata con analoghe misure intraprese a livello unionale – prima fra tutte quella del dazio di 3 euro a spedizione in vigore dal prossimo 1° luglio – e che sono le uniche che possono davvero presentare un fronte comune alla questione del “fast commerce”.



