Svalutazioni su crediti per perdite attese: le rivalutazioni si scomputano
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con la risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate interviene sul nuovo regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela introdotto dalla legge di bilancio 2026. L’articolo 1, comma 56, della legge n. 199 del 2025 dispone infatti che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi (in concreto, il quadriennio 2026-2029 per i soggetti “solari”), le svalutazioni dei crediti del primo e del secondo stadio di rischio, derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese di cui all’IFRS 9, siano deducibili in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi. Si tratta di un differimento per quinti che opera, come precisa la risoluzione, in deroga al regime di deducibilità integrale di cui all’articolo 106, comma 3, del Tuir e, ai fini IRAP, alle corrispondenti previsioni del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il quesito sottoposto all’Amministrazione era circoscritto ma tutt’altro che marginale: ai fini del differimento, le svalutazioni vanno assunte al lordo o al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo esercizio in conformità all’IFRS 9.


