STP: fine della problematica dei due terzi. Il capitale espugna il fortino
di Pietro Alò e Antonello Cassone
L’ordinamento delle professioni protette in Italia ha appena subito un intervento necessario per correggere quel bug sistemico che dal 2011 rallentava l’evoluzione degli studi in strutture “industriali”.
Con la pubblicazione della legge sulla Concorrenza 2025 (L. 190/2025), il legislatore ha finalmente deciso di bypassare le resistenze di un mondo che si ostinava a guardare al mercato con il sospetto del secolo scorso.
Dal 3 gennaio 2026, il concetto di Società tra Professionisti (STP) cambia pelle: il requisito della “maggioranza” dei soci professionisti smette di essere un labirinto burocratico per diventare una scelta strategica. La nuova norma interviene sulla lettera b) del comma 4, articolo 10 della legge 183/2011, sostituendo quella “e” cumulativa che per un decennio è stata l’arma preferita di chi voleva blindare le strutture professionali, impedendo l’accesso ai grandi capitali.
Ora, la parola magica è “ovvero”. I requisiti diventano alternativi: per garantire il controllo dei professionisti sarà sufficiente che questi ultimi detengano i due terzi del numero dei soci, oppure i due terzi della partecipazione al capitale sociale (tenendo conto che il numero dei soci professionisti ovvero la partecipazione al capitale da parte degli stessi deve comunque essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisione dei soci, avendo a riguardo il modello societario prescelto).



