“Srl senza dipendenti” non significa automatica iscrizione all’INPS: occorre la prova concreta dell’attività del socio
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Sempre più frequentemente le sedi territoriali dell’INPS procedono all’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, soprattutto nei casi – ormai diffusissimi – di società prive di dipendenti, magari partecipate da un unico socio che riveste, al contempo, anche la carica di amministratore.
La logica che sorregge tali iscrizioni appare, almeno in apparenza, di immediata linearità: se la società esercita attività commerciale ma non si avvale di personale dipendente, l’attività operativa dovrà necessariamente essere svolta dal socio-amministratore. Da ciò deriverebbe, quasi automaticamente, la conseguente pretesa contributiva.
Il vero nodo interpretativo, tuttavia, consiste nel comprendere se una simile correlazione automatica possa realmente considerarsi coerente con il quadro normativo vigente e con i principi progressivamente elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
L’articolo 1, comma 203, della Legge n. 662 del 1996 richiede infatti, ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale “con carattere di abitualità e prevalenza”.
Proprio l’interpretazione del requisito della “prevalenza” costituisce, da tempo, uno dei punti più delicati della materia. Non di rado, infatti, specie nei casi in cui il socio svolga parallelamente anche un’attività autonoma – magari limitata alla sola attività amministrativa – qualcuno ritiene erroneamente che, per evitare l’iscrizione alla gestione commercianti, sia sufficiente dimostrare che l’attività svolta all’interno della società non rivesta carattere prevalente rispetto all’attività professionale esterna.
In realtà, negli ultimi anni, la materia è stata profondamente rimodellata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, soprattutto con riguardo al tema della cosiddetta “doppia iscrizione” previdenziale.
Per lungo tempo il dibattito si era concentrato proprio sul criterio dell’attività prevalente: ci si domandava, cioè, se il socio-amministratore dovesse essere iscritto esclusivamente alla gestione corrispondente all’attività prevalente tra gestione commercianti e gestione separata.
È stata però la stessa Cassazione a chiarire come il principio della prevalenza operi soltanto nell’ipotesi in cui il soggetto eserciti contemporaneamente più attività imprenditoriali astrattamente riconducibili alle gestioni speciali commercianti, artigiani o agricoltura. In tali casi il contribuente viene iscritto unicamente alla gestione relativa all’attività prevalente.
Ben diversa è, invece, l’ipotesi – oggi frequentissima nella prassi – della contemporanea coesistenza tra attività di lavoro autonomo, soggetta alla gestione separata, e attività imprenditoriale potenzialmente idonea a determinare l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
In questa diversa situazione, la Suprema Corte ha chiarito che il principio dell’attività prevalente non trova applicazione. Secondo la Suprema Corte, in sostanza, e due iscrizioni possono dunque legittimamente coesistere.
(In questo articolo non si approfondirà la coerenza di questa conclusione all’interno del sistema previdenziale nel suo complesso).
Si tratta di un chiarimento decisivo, perché delimita con precisione il reale terreno del contenzioso.
La questione, infatti, non consiste nello stabilire se l’attività professionale esterna del socio sia prevalente rispetto a quella svolta nella società.
La vera domanda è un’altra: esiste oppure no una concreta attività lavorativa del socio all’interno della società, esercitata con carattere di abitualità e professionalità?
È proprio questo il punto centrale nella strategia difensiva di chi si trovi destinatario di un’iscrizione d’ufficio.
Ma che cosa significa, in concreto, dimostrare che il socio “partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza?”



