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Sponsor non autorizzati e agganciamento parassitario: la tutela rafforzata dei marchi rinomati

di Roberto Plebani

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mag 08, 2026
∙ A pagamento

La sentenza n. 1365/2026 della Corte d’Appello di Firenze traccia con precisione i confini tra legittimo diritto di cronaca e sfruttamento commerciale non autorizzato dell’immagine e dei marchi altrui, con implicazioni rilevanti per editori, società sportive e inserzionisti pubblicitari. Il caso trae origine dalla distribuzione gratuita di un poster celebrativo della qualificazione dell’ACF Fiorentina alla Conference League, allegato al quotidiano La Nazione del 28 maggio 2022, sul quale comparivano nella parte inferiore i loghi di inserzionisti commerciali privi di qualsiasi rapporto negoziale con la società sportiva. Nonostante l’espressa diffida preventiva della Fiorentina, l’editore ha proceduto alla distribuzione ritenendo di poter invocare il diritto di cronaca, ma la Corte d’Appello ha accertato la duplice violazione del diritto all’immagine aziendale e dei marchi rinomati, liquidando un risarcimento complessivo di € 23.600 oltre a € 5.000 da versare a Save the Children.

La pronuncia conferma innanzitutto la piena tutelabilità del diritto all’immagine delle persone giuridiche, riconoscendo che la squadra di calcio costituisce un bene aziendale distintivo il cui sfruttamento commerciale spetta esclusivamente al titolare. Non si tratta di un generico divieto di riproduzione fotografica, ma della tutela di un valore economico concretamente apprezzabile sul mercato. L’accostamento dell’immagine della squadra ai loghi pubblicitari di terzi ha trasformato il poster in un veicolo di lucro, rendendo l’uso non autorizzato e quindi illecito.

La Corte esclude categoricamente che il poster possa beneficiare della scriminante del diritto di cronaca, rilevando che la pubblicazione è avvenuta a distanza di giorni dall’evento sportivo e che l’associazione dell’immagine della squadra ai loghi degli inserzionisti ha evidenziato una finalità commerciale prevalente. L’operazione era funzionale ad aumentare le vendite del quotidiano e a remunerare gli sponsor piuttosto che a informare il pubblico. Quando la finalità di lucro prevale su quella informativa, l’operazione non è scriminabile.

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