Lo split payment continuerà ad applicarsi fino al 30 giugno 2029. La notizia, oramai, non sorprende. Più interessante è la ragione con cui l’ennesima proroga viene giustificata: la misura deve restare perché funziona troppo bene per essere abbandonata.
Con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10 luglio 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia a proseguire nell’applicazione della scissione dei pagamenti, introdotta nel 2015 e successivamente rinnovata nel 2017, nel 2020 e nel 2023. Il meccanismo resta applicabile alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di determinate società controllate da soggetti pubblici, mentre le società quotate ne sono escluse dal 1° luglio 2025.
Il fornitore espone l’IVA in fattura, ma non la incassa. È il cliente a versarla direttamente all’Erario. Il rischio di omesso versamento viene così eliminato alla radice, perché il soggetto passivo non entra mai nella disponibilità dell’imposta.
Il problema non è, dunque, l’efficacia dello split payment. Il problema è se l’efficacia sia sufficiente a giustificare indefinitamente una deroga.
L’articolo 395 della direttiva IVA consente agli Stati membri di ottenere misure speciali dirette a semplificare la riscossione o a prevenire determinate forme di evasione. Lo split payment deroga alle regole comuni sul pagamento e sulla fatturazione dell’imposta e, proprio per questo, dovrebbe conservare carattere circoscritto e necessità concreta.
La nuova decisione europea lascia emergere, tuttavia, una singolare inversione.
In passato l’Italia si era ripetutamente impegnata a non richiedere ulteriori proroghe una volta completato il pacchetto degli strumenti antifrode, nel quale occupava una posizione centrale la fatturazione elettronica. Ora che quel sistema è pienamente operativo, non viene considerato sufficiente a sostituire la scissione dei pagamenti.



