SPILLI TRIBUTARI - L’IVA va alle terme e incontra il capo bagnino: storia di una esenzione da Regio Decreto (mentre per l’osteopata le prestazioni sono imponibili)
di Marco Cramarossa
C’è qualcosa di magnificamente italiano nella Risoluzione n. 9/E/2026 dell’Agenzia delle entrate. Non tanto la sostanza, che in parte sembra persino lineare, quanto il paesaggio normativo che la sorregge. Un paesaggio in cui convivono la direttiva IVA europea, il decreto IVA, i pareri ministeriali, la fattura elettronica, il Sistema Tessera Sanitaria e, come una comparsa immortale uscita da un cinegiornale in bianco e nero, il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Sì, proprio lui. E non per folklore, ma per esenzione IVA.
La risoluzione fa un’operazione semplice, almeno sulla carta. Ricorda che per l’esenzione in base all’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972 servono due chiavi che devono girare insieme: requisito oggettivo e requisito soggettivo. Tradotto per i comuni mortali e per qualche legislatore distratto, non basta “fare cose utili al benessere”, serve anche stare dentro una cornice professionale sanitaria vigilata o specificamente individuata. E qui arriva il bello.
Osteopata e chiropratico vengono salutati con la cortesia burocratica che si riserva agli invitati attesi ma ancora senza documento all’ingresso. Le professioni sono state individuate, certo, ma l’iter di piena attuazione non è completato. Quindi niente esenzione IVA, almeno per ora. Il chinesiologo, invece, resta fuori in modo più netto, figura orientata alla promozione della salute e del benessere psicofisico ma non professione sanitaria ai fini richiesti dalla norma tributaria. Risultato, IVA ordinaria e fattura elettronica. Tutto ordinato, tutto coerente, tutto tristemente italiano.


