Un ente locale accerta, il contribuente eccepisce la decadenza, il giudice di secondo grado si impantana e alla fine arriva la Cassazione, con quel tono da professore che non alza la voce perché sa che tanto il registro, alla fine, lo firma lui. Con l’ordinanza 26 gennaio 2026 n. 1781, i giudici di legittimità ricordano l’ABC che in teoria dovrebbe essere appeso in ogni ufficio tributi accanto alla macchinetta del caffè e in tutte le aule di udienza delle Corti di giustizia tributaria.
Decadenza e prescrizione non sono gemelle diverse separate alla nascita. Sono due pianeti.
La decadenza riguarda il potere, cioè entro quando l’amministrazione può accertare, liquidare, iscrivere a ruolo. È la clessidra dell’azione amministrativa. La prescrizione riguarda il credito, vale a dire entro quando si può recuperare un diritto già maturato e “messo in tasca” con un accertamento tempestivo e definitivo. È la ruggine del tempo sul diritto di credito.
Anche in tema di tributi locali il legislatore non ha lasciato spazio alla fantasia. La legge 296/2006 fissa un termine di decadenza quinquennale per notificare l’avviso di accertamento. Cinque anni, non “a sentimento”, ma come termine che decorre da quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il termine triennale compare altrove, in un’altra scena del film, quella della riscossione coattiva dopo che l’accertamento è diventato definitivo. Mischiarli è come usare il codice civile per aprire un varco ZTL.



