Spilli tributari - Dalla tela di Massys alla sentenza della Cassazione: il restauro della proporzione e della reale offensività
di Marco Cramarossa
C’è un quadro della prima metà del ‘500, custodito al Liechtenstein Museum di Vienna, che sembra rispecchiare ancora oggi una certa voracità erariale domestica. Il dipinto si intitola “Gli esattori”, un’opera di Quentin Massys che rappresenta due corpulenti appaltatori della riscossione intenti a contare monete con sguardo torvo e diffidente, circondati da gioielli, registri, bilance e documenti. Il contesto è fiammingo, ma l’atmosfera appare ancora oggi molto familiare. Cambiano i secoli, non l’atteggiamento: il sospetto prima di tutto, la presunzione come metodo, il cittadino visto più come potenziale frodatore che come contribuente.
La sentenza della Cassazione penale n. 26095 del 16 luglio 2025 si inserisce perfettamente in questo scenario pittorico, per fortuna però con un colpo di luce che rischiara la tela. Infatti, la sentenza dei giudici di legittimità sembra davvero la porta aperta ritratta nel dipinto, simbolicamente collocata alle spalle degli esattori per rappresentare la libertà e la fuga legittima da una ingiustificata avidità. Il caso riguarda un contribuente – legale rappresentante di una società tra avvocati – che, a fronte del presunto reato di dichiarazione infedele, aveva contestato la sussistenza del periculum in mora, valorizzando, in particolare, la circostanza secondo cui lo stesso sarebbe (anche) proprietario di un compendio immobiliare in Sardegna del valore tra i 29 e i 50 milioni di euro, quindi di gran lunga superiore all’importo del debito tributario stimato in complessivi 18 milioni di euro. Immobile per giunta già bloccato dall’ipoteca di secondo grado iscritta proprio dall’Amministrazione finanziaria. Eppure, per il giudice di merito (Tribunale di Massa), ma ciò non risultava sufficiente. Alcuni bonifici alla moglie con causale “mantenimento famiglia” sono bastati a evocare lo spettro della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in base all’articolo 11 del Dlgs 74/2000, ignorando completamente il valore e la capienza delle garanzie già esistenti.
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