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Fisco

SPILLI EREDITARI - Trust, agevolazione prima casa e l'arte tributaria del coltello sospeso sul contribuente

di Piero Sanna Randaccio

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giu 03, 2026
∙ A pagamento

A circa un mese di distanza, due Corti di Giustizia Tributaria di primo grado — Benevento il 19 gennaio 2026, Roma il 17 febbraio — hanno deciso, su fattispecie sostanzialmente identiche, in modo perfettamente opposto. Stesso ingrediente: un contribuente che aveva acquistato un immobile con l’agevolazione prima casa, lo aveva conferito in trust prima del decorso dei famigerati cinque anni e si era visto recapitare dall’Agenzia delle Entrate l’inevitabile avviso di liquidazione, con revoca dell’aliquota agevolata, sanzioni e interessi.

Stessa cornice normativa, stesso quesito giuridico: il conferimento in trust è trasferimento agli effetti della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86?

Risposta di Benevento: no. Risposta di Roma: sì.

Benvenuti nel federalismo interpretativo del fisco italiano.

La Nota II-bis prevede la decadenza dall’agevolazione quando l’acquirente, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, “trasferisce per atto a titolo oneroso o gratuito” l’immobile agevolato. Salvo riacquisto, entro un anno, di altra unità da destinare ad abitazione principale — clausola di salvezza, peraltro, di non sempre agevole applicazione.

La domanda dirimente è semantica più che giuridica: il conferimento in trust è trasferimento nel senso voluto dalla norma? Per la Cassazione — quando si occupa di imposta indiretta sul conferimento — la risposta tende a essere negativa: l’atto è fiscalmente neutro perché crea un vincolo di destinazione e non un’attribuzione definitiva (Cass. n. 24387/2024 e n. 29507/2020).

I giudici sanniti aderiscono apertamente al filone di legittimità che vede nel conferimento in trust un atto non assimilabile alla vendita. La motivazione è essenziale, quasi laconica: «l’atto di conferimento in TRUST non è equiparabile ad una vendita ma solo ad un trasferimento provvisorio e vincolato». Il contribuente, peraltro, continuava ad abitare l’immobile insieme alla famiglia: circostanza che la Corte registra non senza un certo compiacimento.

Il ragionamento ha una sua eleganza. Se la Nota II-bis intende colpire la dismissione speculativa del bene agevolato, il conferimento in trust — segregazione patrimoniale a fini di pianificazione familiare, non monetizzazione — non rientra nello spirito della norma. Letteralismo no, teleologia sì. Il contribuente esce vincitore, le spese vengono compensate, e a Benevento si torna a respirare.

Ventinove giorni dopo, scenario speculare, stessa fattispecie, conclusione opposta. La CGT di Roma riconosce le «peculiarità» del conferimento in trust — le riconosce, sì, con la cortesia di chi sa che le pagherà in compensazione delle spese — ma le ritiene irrilevanti. L’argomento è di pura aderenza letterale: «il contribuente, che ha fruito delle agevolazioni, non risulti più proprietario, previo conferimento, dell’immobile in oggetto, integrando perciò la causa di decadenza».

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