SPILLI EREDITARI - Patto di famiglia e trust, è (im)possibile chiudere e differire nel medesimo atto
di Piero Sanna Randaccio
C’è una tentazione ricorrente, negli studi professionali che maneggiano il passaggio generazionale, di trattare patto di famiglia e trust come due utensili intercambiabili della stessa cassetta — due modi, si pensa, di «sistemare» le partecipazioni di famiglia, da impiegare magari in tandem per moltiplicarne i pregi. È una tentazione comprensibile e, insieme, un errore di categoria.
I due istituti non sono varianti dello stesso genere, sono ircocervi l’uno per l’altro, creature che appartengono a ordini incompatibili. E la loro incompatibilità non è di stile, ma di logica — di logica temporale, prima ancora che causale.
Conviene allora prendere la metafora che meglio ne illumina la frizione: quella del teatro. Ogni vicenda successoria è, in fondo, un dramma che chiede un finale. Il patto di famiglia è lo scioglimento — nel doppio senso, non casuale, che la parola custodisce: è l’épilogo che chiude la trama, e insieme la dissoluzione del nodo ereditario, l’attribuzione che si posa, definitiva, sul capo del discendente. Il trust è, all’opposto, la sospensione: la scena che si congela, il nodo che resta annodato presso un terzo, l’attribuzione differita a un beneficiario che, nell’istante, nulla acquista. Nessuno spettacolo teatrale può calare il sipario e insieme tenerlo alzato. Ed è precisamente questo che si pretende quando si vogliono attivare, sullo stesso trasferimento e nel medesimo contesto, tanto la chiusura del patto quanto la sospensione del trust.
Il patto di famiglia (articoli 768-bis ss. c.c.) è strumento della chiusura. Il suo oggetto è tassativo — azienda o partecipazioni, nulla di più — e il suo effetto è un’attribuzione immediata, diretta e stabilizzata: il discendente acquista qui e ora la titolarità, e con essa, per le società di capitali, il controllo. Il prezzo strutturale di questa stabilizzazione è duplice: il consenso di tutti i legittimari e la loro liquidazione (articolo 768-quater), che sottrae l’attribuzione alla collazione e all’azione di riduzione. Il patto, insomma, definisce e consegna al discendente una posizione compiuta e la mette al riparo dalle pretese successorie.



