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Diritto

SPILLI EREDITARI - La separazione (im)perfetta del disponente: la danza acrobatica del trust sotto il cielo di Jersey

di Piero Sanna Randaccio

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feb 19, 2026
∙ A pagamento

Nel teatro sofisticato del diritto dei trust in Italia, l’osservatore attento ha talvolta l’impressione di assistere a un balletto di alta scuola eseguito su un terreno disseminato di insidie normative. Al centro della scena, con l’eleganza di un classico che non teme il tempo, campeggia la Trusts (Jersey) Law 1984: non soltanto una legge straniera, ma una vera e propria architrave concettuale per chi intenda tradurre l’equity anglosassone nel perimetro, talvolta rigido, del nostro diritto civile.

Per il professionista italiano, Jersey non rappresenta semplicemente una giurisdizione offshore; è piuttosto una grammatica giuridica alternativa, un lessico sofisticato attraverso cui articolare il concetto di segregazione patrimoniale senza entrare in rotta di collisione con l’ortodossia codicistica domestica.

Il cuore pulsante di questo sistema risiede nell’articolo 9A, dedicato ai c.d. “reserved powers”. È qui che il paradosso si fa architettura normativa: il disponente può trasferire formalmente i beni in trust e, al contempo, trattenere poteri che — in altri ordinamenti — rischierebbero di svuotare l’operazione di sostanza. Revoca del trust, variazione dei beneficiari, direttive vincolanti sulla gestione degli asset, persino la possibilità di assumere ruoli apicali nelle società sottostanti: la legge di Jersey codifica tutto ciò senza esitazioni, preservando l’effetto segregativo.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 34208/2025 si colloca esattamente in questa traiettoria interpretativa. La Suprema Corte ha chiarito che la conservazione di talune prerogative in capo al disponente non è, di per sé, incompatibile con la validità del trust. Non ogni potere riservato è un sintomo di simulazione; non ogni influenza equivale a controllo assoluto.

Sono stati ritenuti compatibili con il modello tipico:

– il potere di nominare e revocare il trustee, anche senza giusta causa;
– la facoltà di impartire indicazioni di massima sulla gestione o dismissione degli asset.

Ciò che rileva, secondo la Corte, è l’assetto complessivo delineato dall’atto istitutivo. Nel caso esaminato, la validità del trust è stata riconosciuta in presenza di clausole che garantivano un’effettiva autonomia gestionale del trustee: potere di disporre dei beni senza dover costantemente rendere conto al disponente; obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest’ultimo solo ove ritenute coerenti con le finalità del trust; discrezionalità effettiva e non meramente apparente.

Ne emerge un corretto sdoppiamento del concetto di proprietà: i beni confluiscono in una massa distinta, estranea tanto al patrimonio del disponente quanto a quello personale del trustee. L’effetto segregativo richiesto dalla Convenzione dell’Aja si realizza non come artificio retorico, ma come concreta architettura giuridica.

La sentenza, tuttavia, opera una distinzione cruciale: una cosa è la validità strutturale del trust; altra cosa è il suo eventuale malfunzionamento. Se il disponente utilizza il potere di revoca per esercitare pressioni indebite sul trustee, si può configurare un inadempimento o una violazione dei doveri di buona fede, ma non automaticamente la nullità del trust. Analogamente, l’obbligo di rendiconto annuale al disponente è stato qualificato come legittimo strumento di controllo funzionale all’esercizio dei poteri riservati, non come indice di fittizietà.

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