SPILLI EREDITARI - Glossa alla risposta a interpello n. 116/2026 dell'Agenzia delle Entrate
di Piero Sanna Randaccio
C’è, nella Risposta n. 116/2026, una formula destinata a viaggiare ben oltre il caso che l’ha generata. Per ammettere all’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, TUSD la nuda proprietà di quote di società di persone, l’Agenzia pretende che il beneficiario acquisisca «la titolarità piena di ogni potere gestorio». Così la «titolarità del diritto» — requisito che il Dlgs n. 139/2024 aveva scritto lieve per le “altre quote sociali”, sganciandolo dal controllo ex articolo 2359 c.c. — torna ingrossata fino a contenere l’integralità del comando. Il presupposto più tenue dell’intera norma diventa, per via di prassi, il più gravoso di tutti.
È un letto di Procuste, il brigante che adattava ogni ospite alla misura del proprio giaciglio di ferro, stirando i corti e amputando i lunghi. La formula interpretativa adottata dalla prassi è un letto tagliato sulla società in nome collettivo, dove ogni socio è per natura amministratore e possedere la quota equivale o può equivalere a impugnare il timone. Del resto l’articolo 2257 CC non necessariamente detta una regola di default, non è un vincolo inderogabile, ma quantomeno al socio di snc «salvo diversa pattuizione» è riservata l’amministrazione della società anche disgiuntamente dagli altri soci. Invece, steso sul letto di Procuste, l’accomandante resta corto — non per difetto di diritti, ma perché la sua statura gestoria è, per legge, un’altra.
Il problema non è l’ospite, è il letto!
L’accomandita semplice è la forma sociale della dissociazione, dove l’accomandatario amministra, rappresenta e risponde illimitatamente; l’accomandante gode della responsabilità limitata proprio perché il divieto di immistione lo tiene fuori dalla gestione. Pretendere da lui «ogni potere gestorio» è chiedere l’impossibile: nell’istante esatto in cui lo conquistasse, cesserebbe di essere accomandante. Un ircocervo che il diritto societario non tollera.
Ma la «Titolarità del diritto» significa pienezza ed effettività del fascio di prerogative che la quota incorpora — utili, controllo e ispezione, concorso alla nomina degli amministratori e alle modifiche del contratto sociale — esercitate in proprio e non svuotate. Non gestione dell’impresa, ma titolarità del diritto.
E a dirlo è la stessa Cassazione che l’Agenzia cita per legittimarsi. La sentenza n. 6799/2026 non parla di «potere gestorio»: fissa il discrimine sulla qualità di socio. L’usufruttuario resta fuori perché, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale. Su questo metro l’accomandante — titolare della quota piena, non strozzata dall’usufrutto — passa. Ma sul letto di Procuste l’accomandante nudo proprietario resta corto e deve essere stirato!



