SPILLI EREDITARI - Esecutore testamentario e trust: morfologia di una distinzione sempre più nominalistica
di Piero Sanna Randaccio
C’è qualcosa di profondamente teatrale — e, per chi esercita la professione con un minimo di sensibilità estetica, quasi irresistibilmente ironico — nel modo in cui il diritto italiano continua a trattare il fenomeno fiduciario: lo accoglie, lo utilizza, talvolta lo celebra, ma evita con ostinazione di nominarlo per ciò che è. Un comportamento che ricorda certi ricevimenti di provincia, dove l’ospite più interessante viene invitato ma sistematicamente ignorato, per non turbare l’equilibrio formale della serata.
Eppure, sfogliando la letteratura specialistica più avvertita, emerge con chiarezza un dato che meriterebbe, se non una riforma, almeno una confessione: il nostro ordinamento conosce il trust molto meglio di quanto sia disposto ad ammettere.
La distinzione canonica tra esecutore testamentario e trustee viene tradizionalmente difesa come un baluardo identitario del civil law: il primo “possiede”, il secondo “è proprietario” almeno temporaneamente. Una distinzione elegante, senza dubbio, e rassicurante, ma si riduce a una differenza terminologica, quasi lessicale — e, nei casi più evoluti, a una finzione classificatoria utile più alla tranquillità del sistema che alla descrizione della realtà.
Perché, nel momento in cui l’esecutore testamentario viene investito — come sempre più spesso accade nella prassi evoluta — di poteri di amministrazione piena, alienazione, investimento e perfino divisione, quella che dovrebbe essere una linea di confine ontologica si riduce a una differenza terminologica, quasi lessicale. In altre parole, cambiano le parole, ma le funzioni restano ostinatamente le stesse. Ed è qui che riaffiora, con la discrezione di un antico manoscritto riemerso da un archivio polveroso, la figura del minister nudus: titolare di una posizione giuridica svuotata del proprio contenuto economico, esercitata interamente nell’interesse altrui. Il diritto contemporaneo, con una certa eleganza involontaria, continua dunque a ripetere uno schema medievale — negandone però la paternità.
Se sul piano civilistico il sistema indulge in una raffinata reticenza, su quello fiscale, al contrario, mostra una sorprendente lucidità — o, più precisamente, una lucidità selettiva. Il che conduce a un esito curioso e mentre il diritto civile continua a interrogarsi su cosa sia il trust, il diritto tributario decide direttamente quando tassarlo — mostrando, con pragmatismo quasi brutale, di aver già risolto la questione ontologica che l’altro continua a rimandare. Il legislatore tributario, specie dopo gli interventi più recenti, ha progressivamente abbandonato l’atteggiamento sospettoso verso il trust, riconoscendone la struttura e disciplinandone gli effetti con una precisione che sfiora la confessione implicita.
È tuttavia nella figura del trustee-erede che il sistema rivela, forse involontariamente, il proprio punto di massima tensione concettuale. Qui il cerchio si chiude con una perfezione quasi sospetta, forse, perché troppo coerente per un sistema che ha fatto della distinzione la propria forma di autodifesa.
Il fiduciario non si limita più a gestire, diventa titolare formale dell’eredità, assumendo su di sé quella stessa “nudità sostanziale” che già caratterizzava Pollidio – erede meramente formale – secoli fa. Ma, a differenza del suo illustre predecessore, lo fa con strumenti giuridici infinitamente più sofisticati e — dettaglio non trascurabile — con una protezione patrimoniale che il diritto comune avrebbe guardato con una certa invidia.
I vantaggi operativi sono noti, ma meritano di essere ricordati con un filo di malizia:
· neutralizzazione dei conflitti tra eredi (che, privati del campo di battaglia, devono reinventarsi altrove);
· segregazione patrimoniale effettiva (una delle poche promesse che il diritto, in questo caso, mantiene davvero);
· gestione efficiente del rischio, spesso senza ricorrere al rituale — quasi liturgico — dell’accettazione con beneficio d’inventario.
Eppure, nonostante questa evidente superiorità funzionale, la figura continua a essere trattata come un ospite eccentrico, tollerato ma non integrato. Come se il sistema temesse che riconoscerla apertamente significhi ammettere che certe categorie tradizionali sono ormai, se non obsolete, quantomeno insufficienti.



