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Fisco

SPILLI EREDITARI - Cointestazioni tra eredi: presunzioni civilistiche, rischio fiscale e strumenti alternativi di pianificazione patrimoniale

di Piero Sanna Randaccio

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apr 30, 2026
∙ A pagamento

La cointestazione bancaria familiare rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nella prassi per finalità apparentemente semplici e, al contempo, uno dei più frequenti generatori di contenzioso successorio, tributario e patrimoniale.

La ragione è nota ai professionisti che si occupano di successioni: la coincidenza tra titolarità formale del rapporto bancario e titolarità sostanziale delle somme è spesso soltanto apparente.

Il fenomeno nasce quasi sempre da esigenze del tutto fisiologiche quali supportare un genitore anziano, agevolare operazioni bancarie, garantire continuità gestionale ed evitare blocchi operativi. Obiettivi legittimi, perseguiti tuttavia attraverso uno strumento tecnicamente impreciso, frequentemente utilizzato come surrogato di una più razionale pianificazione patrimoniale.

Il risultato emerge generalmente nel momento meno opportuno: apertura della successione, verifiche fiscali, conflitti divisionali, azioni di riduzione. Con una puntualità che il legislatore non aveva forse espressamente previsto, ma che la prassi familiare italiana ha saputo perfezionare.

Il punto di partenza resta rappresentato da due disposizioni: l’articolo 1854 c.c. nei rapporti con l’intermediario bancario, i cointestatari rispondono come creditori o debitori solidali e l’articolo 1298, comma 2, c.c. nei rapporti interni le quote si presumono uguali, salvo prova contraria.

Tale presunzione, tuttavia, è soltanto iuris tantum. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che la cointestazione non prova automaticamente la comproprietà sostanziale, occorre verificare la provenienza della provvista, rileva l’effettiva volontà delle parti e l’eventuale liberalità deve essere dimostrata.

La recente Cass. n. 22613/2025 ha ribadito che il semplice versamento su conto cointestato non integra automaticamente una donazione indiretta ed analogo orientamento è stato confermato per i depositi titoli dalla Cass. n. 9197/2023.

Per il professionista è essenziale distinguere fenomeni radicalmente diversi che nella prassi vengono impropriamente trattati come equivalenti. La cointestazione meramente operativa (fisiologica) è il caso più frequente dove sono presenti il genitore anziano e il figlio delegato di fatto alla mera gestione delle spese per raggiungere la semplificazione operativa; la cointestazione viene spesso utilizzata quando sarebbe sufficiente una semplice delega bancaria.

Molto meno romantica della cointestazione, ma statisticamente meno produttiva di cause civili è la cointestazione con finalità liberale, ma qui emerge il tema della donazione indiretta. Si verifica quando il conto è alimentato da uno solo e viene attribuita disponibilità all’altro; sussiste animus donandi?

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