Sovraindebitamento ed esdebitazione: in consultazione la Parte II della circolare AdE sul Codice della crisi
di Lorenzo Romano
Dopo la Parte I dello scorso 15 aprile (dedicata ai nuovi istituti e già commentata su queste pagine) l’Agenzia delle entrate ha messo in consultazione pubblica, fino al 24 luglio 2026, la Parte II della bozza di circolare sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019). Una circolare, va ricordato, non crea diritto: indirizza gli uffici nell’applicazione delle norme, e la consultazione serve a raccoglierne osservazioni prima della versione definitiva.
Il perimetro è quello del sovraindebitamento (le procedure riservate ai debitori “non fallibili”, consumatori, professionisti, imprenditori minori) e dell’esdebitazione, la liberazione dai debiti residui che incarna il principio della “seconda opportunità”. Vengono così in rilievo le disposizioni generali (articoli 65-66), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (articoli 67-73), il concordato minore (articoli 74-83), la liquidazione controllata (articoli 268-277) e l’esdebitazione (articoli 278-283). Restano da pubblicare ancora le Parti III e IV.
Ci concentriamo sui profili di interesse erariale, che costituiscono l’ossatura del documento.
Nel concordato minore vige la regola del silenzio-assenso (articolo 79, comma 3): il creditore che non trasmette il proprio voto (rispetto la proposta del debitore) nei termini fissati dal giudice si intende consenziente. La circolare ribadisce però che la regola non opera nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il cui mancato voto è disciplinato autonomamente dall’articolo 80, comma 3. Il silenzio del Fisco, dunque, non vale adesione. Resta l’invito agli uffici a esprimere sempre voto motivato entro il termine, evitando inerzie procedimentali.
Il cram down fiscale è il meccanismo che consente al giudice di omologare l’accordo anche senza l’adesione del creditore pubblico (“forzando” l’approvazione). La bozza recepisce la precisazione del Correttivo-ter, secondo cui la “mancata adesione” comprende anche il voto contrario, non solo il silenzio. L’omologa forzosa da parte del giudice opera però a due condizioni: il consenso pubblico dev’essere determinante per le maggioranze e la proposta dev’essere più conveniente rispetto alla liquidazione controllata, sulla base della relazione dell’OCC. E non si tratta di un potere illimitato: in linea con la Corte d’appello di Genova (sent. n. 48/2025), il giudice non può superare “sempre e comunque” il dissenso dell’Agenzia, che conserva la facoltà di contestare non solo la convenienza, ma ogni presupposto di ammissibilità.


