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Fisco

Sottrazione fraudolenta e confisca: il profitto tra debito tributario e valore della garanzia

di Andrea Gaeta

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gen 28, 2026
∙ A pagamento

Una recente pronuncia della III sezione penale della Corte di cassazione, la n. 2439/2026, offre l’occasione per approfondire una delle questioni più dibattute in materia di reati tributari, ossia la corretta determinazione del profitto confiscabile nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il nodo che la Corte era chiamata a sciogliere riguardava la scelta tra diverse opzioni qualificatorie: se il profitto del reato coincida con l’ammontare del debito tributario che si intende eludere, se corrisponda al valore integrale del bene sottratto alla garanzia dell’Erario, oppure – ed è questa la soluzione prescelta – se debba essere parametrato a un valore intermedio, desunto dalle norme che disciplinano la riscossione coattiva.

La vicenda processuale scaturisce da un decreto di sequestro preventivo, confermato dal Tribunale del riesame, avente ad oggetto un immobile del valore di quasi due milioni di euro. La misura era stata disposta nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’articolo 11 del Dlgs n. 74/2000: secondo l’accusa, due soggetti avrebbero realizzato un’operazione fraudolenta, acquistando l’immobile tramite un prestanome al fine di occultarne la reale titolarità e sottrarlo così a una potenziale aggressione da parte del Fisco per un ingente debito tributario.

I ricorrenti, oltre a contestare il fumus commissi delicti, hanno lamentato una violazione di legge proprio in merito alla quantificazione del profitto, evidenziando la manifesta sproporzione tra il valore del bene vincolato e l’entità della pretesa fiscale, stimata in circa un milione e mezzo di euro, comprensivi di sanzioni e interessi.

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