Sospensioni dei termini di risposta a maglie “larghe” e a maglie “strette”: il giallo del silenzio di agosto sulle documentazioni integrative
di Annalisa Cazzato e Matteo Piva
Il recente restyling dell’istituto dell’interpello statutario, voluto dal legislatore della legge delega per la riforma del sistema fiscale, ha rappresentato l’occasione giusta per introdurre - nell’ambito delle previsioni che regolano i termini perentori di risposta, pena il silenzio assenso - il tanto auspicato effetto di sospensione nel caldo (di sicuro) e rilassante (si spera) mese di agosto.
La previsione introdotta in seno all’articolo 11 dello Statuto, in particolare nel rinnovato comma 5, non trova un espresso fondamento nell’articolo 4 della legge 111 del 2023 - che detta i principi e i criteri direttivi per la razionalizzazione dell’istituto - bensì nell’articolo 16 della stessa legge delega che, al comma 1, lettera p), suggerisce - dopo le più note sospensioni degli adempimenti degli uffici dei mesi di agosto e dicembre - di “prevedere (sempre a beneficio degli uffici, n.d.r.) la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell’Agenzia delle entrate alle istanze di interpello”.
La ratio della previsione è facilmente intuibile: far sì che il diritto al (sacrosanto) riposo riconosciuto ai funzionari destinati alle attività operative dell’Agenzia sia esteso anche a chi si occupa di consulenza che, in passato e in assenza della sospensione, erano costretti a comporre il difficile scacchiere delle scadenze perentorie delle risposte ad interpello, conciliandole con i turni di riposo del personale (e, non da meno, dei firmatari).
Non c’è dubbio, quindi, che, secondo questa logica, i termini di risposta suscettibili di sospensione dovrebbero essere tanto quelli che chiameremo “fisiologici”, collegati cioè all’ordinario arco di tempo di 90 giorni di durata dell’istruttoria, quanto quelli “integrati”, ossia quelli (60 giorni) che decorrono, in caso di richiesta della documentazione integrativa, dalla data di presentazione di quest’ultima.



