Sono davvero illegittimi gli accertamenti automatizzati emessi dal Centro operativo di Pescara?
di Gianfranco Antico
Ha destato rumore e continua a destarlo la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 3444 del 28 dicembre 2025, secondo cui il Centro operativo di Pescara, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DL 78/2010, avrebbe solamente poteri istruttori e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente l’adozione degli atti accertativi.
Il caso in questione trae origine da un avviso di accertamento emesso dallo stesso Centro, con il quale veniva rettificato il reddito per l’anno d’imposta 2014 (probabilmente, il classico parziale sui redditi di locazione non dichiarati).
I giudici di merito – sia in primo che in secondo grado – non accoglievano l’eccezione di incompetenza territoriale del Centro Operativo di Pescara, atteso che la norma prevede che, in deroga alle disposizioni generali in materia di accertamento, le attività di controllo realizzabili con modalità automatizzate, al fine di incrementare e rendere più efficace l’attività di controllo massivo, possano essere legittimamente attribuite ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con regolamento di amministrazione delle stesse Entrate, di cui all’articolo 71 del Dlgs n. 300/1999.
Da qui il ricorso del contribuente in Cassazione, la quale, ribaltando i precedenti giudizi, non ha riconosciuto al suddetto Centro operativo potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche, cui compete invece adottare l’avviso di accertamento.



