Società benefit: deducibilità delle spese sostenute per progetti di “beneficio comune”
di Dario Deotto e Maurizio Nadalutti
Una società, ai sensi dell'articolo 1, comma 376 e seguenti della L. 208/2015, assume la qualifica di “benefit” nel momento in cui, nell'esercizio di un'attività economica, oltre al fine di conseguire degli utili, si pone anche l’obiettivo di perseguire una o più finalità di “beneficio comune”, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse.
I progetti con finalità di beneficio comune – i quali devono essere espressamente previsti dallo statuto societario – implicano l’utilizzo di risorse interne ed esterne e quindi il sostenimento di spese.
Occorre quindi indagare se tali spese, dal punto di vista tributario, possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile della società.
A questo fine, occorre, in prima battuta, considerare che le società benefit non costituiscono un nuovo modello societario a sé stante, ma si identificano in una delle tipologie di società disciplinate dal codice civile. Ciò significa che vanno prese in considerazione le regole tributarie previste per tali enti collettivi tipizzati dal codice civile, non essendo stata prevista una disciplina fiscale ad hoc.
Cosicché, la deducibilità di una spesa è certamente condizionata dal rispetto dei seguenti requisiti:
la certezza e l’obiettiva determinabilità (articolo 109, comma 1, del Tuir);
la competenza temporale (articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir);
l’imputazione a conto economico (articolo 109, comma 4, del Tuir);
l’inerenza.
Nel contesto delle spese sostenute per realizzare i progetti con finalità di beneficio comune, particolare rilevanza assume il requisito dell’inerenza.
Inerenza che, come oramai dovrebbe essere noto (a parte qualche “oscillazione” della giurisprudenza di legittimità), non deve essere ricercata in una norma specifica, risultando invece un principio “sovraordinato”.
Nello specifico, l’inerenza identifica il necessario collegamento che deve sussistere tra un componente economico e l’attività esercitata, o da esercitarsi, da parte dell’imprenditore. Tutto ciò che appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto/conseguito nell’interesse dell’attività economica svolta o da svolgersi in via prospettica, risulta quindi inerente. Al contrario, non può essere considerato inerente all’attività d’impresa ciò che riconduce alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero del socio o del terzo.
L’inerenza di una spesa non è pertanto condizionata dalla realizzazione di un ricavo, ma dal collegamento funzionale della stessa con l’attività imprenditoriale esercitata.
Sicché, se un determinato costo non concorre (direttamente) alla produzione di un ricavo, può comunque risultare inerente (e di conseguenza deducibile), a patto che sussista il sopra menzionato legame con l’attività d’impresa svolta.
Quanto appena illustrato ha particolare rilevanza nel contesto delle società benefit, in quanto è probabile che i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti con finalità di beneficio comune non concorrano (almeno in via diretta) a determinare componenti positivi di reddito. Tuttavia, tali costi, in via di principio, possono essere considerati inerenti.
Infatti, nell’oggetto sociale delle società benefit è previsto il perseguimento di obiettivi di beneficio comune: lo scopo della società benefit è quindi anche quello di realizzare progetti con valenza sociale. Ne consegue che sussiste afferenza tra le spese sostenute dalla società benefit per finalità di beneficio comune e l’attività dalla medesima esercitata, così come delineata nello Statuto societario.
Peraltro, va notato che lo svolgimento di attività con finalità di beneficio comune rappresenta una condizione imprescindibile per assumere la qualifica di società benefit. Tant’è che – in base a quanto dispone il comma 381 dell’art. 1 della legge 208/2015 – l’inosservanza degli obblighi di perseguire obiettivi con finalità di beneficio comune costituisce specifico inadempimento dei doveri imposti agli amministratori.
Di conseguenza, la realizzazione di attività di beneficio comune, a maggior ragione risulta connaturata all’attività economica della società. Cosicché, viene avvalorato quell’indissolubile legame tra la spesa e l’attività dell’impresa – in sostanza, il principio di inerenza – anche per tutti gli oneri sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune specificatamente indicate nell’oggetto sociale. Con la conclusione che dette spese ed oneri non possono che essere ritenuti inerenti per la società benefit, non potendo essere considerati estranei all’esercizio dell’attività, né tantomeno essere reputati in qualche modo “agevolazione”.
L’inerenza delle spese e degli oneri in argomento risulta confermata indirettamente anche dal fatto che la legge prevede delle disposizioni ad hoc per garantire la trasparenza dell’operato della società, prevedendo sanzioni in materia di pubblicità ingannevole e demandando la vigilanza all’Autorità antitrust.
In definitiva, ancorché non sia prevista alcuna specifica disposizione normativa in tal senso, considerando i principi sopra enunciati, si può concludere che le società benefit possono portare in deduzione dal proprio reddito imponibile tutte le spese sostenute riconducibili ai progetti di “beneficio comune” previsti nell’oggetto sociale (se effettivamente svolti).