Società a ristretta base azionaria: socio/persona fisica e socio/società pari sono
di Gianfranco Antico
In attesa che la riforma fiscale traduca i criteri direttivi fissati nella Legge delega n.111/2023, tesi a limitare la possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito contestato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa, si sta consolidando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la presunzione opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali.
Per gli Ermellini, la presunzione di riparto degli utili extra bilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la limitatezza della compagine sociale, attribuendo rilevanza giuridica all’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare (Cass.n.4861/2024). Ciò perché il profilo dirimente è se il ristretto numero di partecipanti consenta un effettivo controllo della società a ristretta base sociale.



