I redditi non dichiarati dalle società di capitali a ristretta base sociale perdono la qualifica di reddito di capitale e diventano tassabili per trasparenza, esattamente come quelli delle società di persone. Ne deriva che non trovano applicazione né la detassazione parziale dei dividendi né la nuova ritenuta d’imposta del 26 per cento. Queste le sconcertanti affermazioni della Cassazione che, con la sentenza n. 13917/2026, continua a “estremizzare” le conseguenze di quella che in origine era solo una presunzione semplice di maggiori utili in nero.
La vicenda è quella solita: un accertamento di maggiori ricavi, questa volta determinati in via presuntiva, spiccato a carico di una società di capitali a ristretta base sociale.
Come sempre, l’Ufficio aveva, da un lato, liquidato le imposte ordinariamente dovute sul maggior reddito d’impresa, e quindi ribaltato per intero tale maggior reddito, pro quota, in capo ai soci. La difesa dei soci aveva correttamente rilevato che questa modalità operativa si risolveva in una doppia imposizione in aperto contrasto con il meccanismo introdotto nel Tuir dopo l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi, consistente nella detassazione parziale degli utili attribuiti dalle società di capitali.
La Suprema Corte, dopo avere riconosciuto la pregevolezza – bontà sua – delle argomentazioni svolte, ha delineato in modo inequivoco e tranciante i principi fondanti del “nuovo corso”, inaugurato con le pronunce più recenti (si badi che questa volta si è a cospetto di una sentenza, e non di una ordinanza).
Ed ecco dunque le nuove regole di diritto sostanziale secondo la Corte: i) l’esenzione parziale degli utili compete solo sui redditi regolarmente dichiarati dalla società. Sotto questo profilo, non è inutile ricordare che sempre secondo l’ineffabile organo di nomofilachia i maggiori ricavi accertati valgono quanto i costi indeducibili; ii) i redditi non dichiarati, in quanto “elusivi” dell’ordinaria imposizione prevista per le società di capitali, non “meritano” il contrasto della doppia imposizione; iii) in questo senso, depone anche la disposizione di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir, che menziona “gli utili distribuiti”, nozione che presuppone la regolare contabilizzazione degli stessi; iv) pertanto, il regime naturale di tassazione dei redditi non dichiarati da parte delle società di capitali non può che essere quello della trasparenza, dedicato alle società di persone e, a determinate condizioni, alle stesse società di capitali. D’altro canto, osserva ancora la Corte, se i soci hanno utilizzato la società di capitale come società di persone, è chiaro che ne devono subire le conseguenze.
Il punto ulteriormente innovativo, ma del tutto coerente con le premesse, del ragionamento dei giudici di vertice è allorquando si afferma che, pertanto, ai maggiori redditi accertati non compete non solo la parziale detassazione nella misura prevista dalla legge ma neppure la ritenuta sostitutiva del 26 per cento, applicabile a decorrere dagli utili dell’esercizio 2018. Se a ciò si aggiunge che, sempre per effetto del medesimo meccanismo accertativo, è legittimo imputare in via automatica al socio la responsabilità per le imposte non pagate dalla società, ai sensi dell’articolo 36, DPR 602/1973 (su cui, si veda A. Gaeta e L. Romano su Blast del 15.12.2025), si è inevitabilmente assaliti da una frustrante impotenza di fronte alla completa riscrittura delle norme di legge che la Cassazione, al di fuori di qualunque meccanismo democratico, ha operato in conseguenza di una presunzione semplice.



