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Diritto

Social network e licenziamento: la critica al datore ha ancora un limite

di Gabriele Silva

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giu 16, 2026
∙ A pagamento

Negli ultimi anni il rapporto tra social network e diritto del lavoro è diventato sempre più complicato. Perché i social hanno progressivamente cancellato il confine tra sfera privata e dimensione pubblica del lavoratore. Uno sfogo scritto di sera sul telefono personale può trasformarsi, nel giro di pochi minuti, in un problema disciplinare enorme. E la pronuncia della Cassazione n. 14165 del 14 maggio scorso lo conferma in modo piuttosto netto: il diritto di critica del lavoratore non può trasformarsi in una campagna diffamatoria contro l’azienda.

La vicenda nasce dal licenziamento di un dipendente accusato di avere pubblicato ripetutamente post e commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro. Non si trattava di un episodio isolato, ma di una serie di pubblicazioni considerate lesive dell’onore e della reputazione aziendale, accompagnate peraltro dal mancato rispetto di un precedente ordine giudiziale di rimozione dei contenuti. La Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno ritenuto legittimo il licenziamento, valorizzando soprattutto la gravità delle espressioni utilizzate, la reiterazione della condotta e la violazione dei limiti del diritto di critica.

Ed è proprio questo il punto centrale della decisione. La Cassazione non nega affatto che il lavoratore possa criticare il datore di lavoro. Anzi, ribadisce un principio ormai consolidato: il diritto di critica costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Ma aggiunge immediatamente che questa tutela incontra limiti precisi. La critica deve rispettare i requisiti della continenza, della verità dei fatti e dell’interesse alla loro conoscenza. Quando invece le espressioni diventano gratuitamente denigratorie, offensive o costruite attraverso insinuazioni e rappresentazioni distorte della realtà, il confine della legittimità viene superato.

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