Smart working, la tecnologia non è sempre sorveglianza: la svolta sulla geolocalizzazione dei dipendenti
di Claudio Garau
La geolocalizzazione dei dipendenti da remoto non può essere considerata, in automatico, violazione della privacy o controllo a distanza vietato. Anche quando raccoglie dati sul luogo in cui si trova il lavoratore, la tecnologia non coincide necessariamente con una forma di sorveglianza invasiva: ciò che rileva sono finalità, modalità di raccolta del dato e uso che l’azienda intende farne.
Si è così espresso il Tribunale civile di Cosenza con la sentenza n. 972/2026, annullando la sanzione di 50mila euro inflitta dal Garante Privacy a una PA per il ricorso a un sistema di timbratura da remoto, con rilevazione della posizione geografica. Pur nell’importanza della tutela della privacy, non ogni raccolta di dati mediante mezzi tecnologici integra un controllo illecito. In un contesto lavorativo sempre più digitale, imprese ed enti possono adottare strumenti organizzativi adeguati, rispettando garanzie di trasparenza, proporzionalità e dignità della persona.
La vicenda giudiziaria nasceva dal reclamo di una dipendente pubblica autorizzata a lavorare in modalità agile sulla base di un accordo individuale. L’amministrazione utilizzava un’app per la timbratura da remoto che acquisiva la posizione geografica al momento della marcatura. Esponendola sul piano disciplinare, alcune verifiche avevano accertato che la donna si era trovata in un luogo diverso da quelli autorizzati.
Su suo reclamo, con provvedimento n. 135/2025 il Garante Privacy aveva ritenuto illecito il trattamento dei dati personali, contestando distinte violazioni sia del GDPR che del Codice privacy. Secondo l’Autorità, la verifica “tecnologica” del luogo di svolgimento della prestazione trasformava tout court lo strumento in un sistema di controllo potenzialmente permanente e, per un insito rischio di comprimere libertà e autonomia individuale, incompatibile con la natura dello smart working.



