Da ieri è entrata in vigore la legge 34/2026 e, tra le varie novità, ce n’è una che riguarda lo smart working. Non è una rivoluzione, non cambia il modo in cui lavoriamo da remoto e non introduce nuove forme organizzative. Però interviene su un punto preciso, che negli ultimi anni è rimasto in equilibrio precario: la sicurezza.
Il lavoro agile, per sua natura, sfugge ai confini tradizionali. Non c’è un luogo fisico controllato, non c’è una postazione standard, spesso non c’è nemmeno un ambiente definito. Eppure il rapporto resta quello di lavoro subordinato, con tutte le responsabilità che ne derivano. La legge prende atto di questa tensione e prova a risolverla spostando il baricentro su uno strumento semplice: l’informativa scritta.
Da qui nasce l’obbligo – rafforzato – di consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un documento che individui i rischi legati allo smart working. Non solo quelli generici, ma anche quelli specifici, legati alle modalità concrete di svolgimento della prestazione. È un passaggio che può sembrare formale, ma in realtà segna una direzione precisa: se non puoi controllare il luogo, devi almeno rendere il lavoratore consapevole del rischio.
Ed è proprio qui che si gioca la vera partita. Perché il lavoro agile non è semplicemente “lavoro d’ufficio fatto a casa”. Cambiano i fattori di rischio, spesso meno evidenti ma non per questo meno rilevanti: postura, affaticamento visivo, gestione dei tempi, sovrapposizione tra vita privata e lavoro. La sicurezza non si misura più solo in termini di eventi traumatici, ma anche di esposizioni lente e continue.
A rendere meno “leggera” la novità interviene poi il tema delle sanzioni. La mancata consegna dell’informativa non è più un adempimento trascurabile: può comportare l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda che può arrivare fino a oltre 7.400 euro. Non si tratta quindi di una formalità, ma di un obbligo che entra a pieno titolo nel sistema della sicurezza, con tutte le conseguenze del caso.
Il rischio, come spesso accade, è quello di trasformare tutto in un documento standard da far firmare una volta all’anno. Ma sarebbe una lettura superficiale. Il punto non è “avere l’informativa”, ma avere un’informativa che abbia senso, che sia coerente con il lavoro svolto e che venga realmente compresa. Perché nel lavoro agile la sicurezza non si impone: si costruisce, spesso a distanza, e sempre con un margine di incertezza.
In fondo, la legge 34/2026 non cambia lo smart working. Cambia il modo in cui dobbiamo guardarlo. Non più come una semplice modalità flessibile, ma come un contesto diverso, che richiede strumenti diversi. Anche quando sembrano solo carta.


