Si consolida l’inutilizzabilità dei dati finanziari ottenuti con autorizzazione mancante o invalida
di Andrea Gaeta
Con l’ordinanza n. 20609 del 18 giugno, la sezione tributaria della Corte di cassazione torna sul tema delle indagini bancarie prive di autorizzazione, o sorrette da un’autorizzazione motivata in modo inadeguato. Lo fa a pochi giorni dalla pronuncia del 15 giugno (n. 19956), già commentata qui su Blast, e da una successiva ordinanza del 20 giugno (n. 20978) che ne ribadisce gli stessi principi in una controversia sull’imputazione del reddito a un socio.
Il caso riguarda una società attiva nell’attività estrattiva, che aveva impugnato un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2009, fondato su indagini finanziarie condotte ai sensi dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973. Sin dal ricorso introduttivo la contribuente aveva eccepito la mancata esibizione, da parte dell’Ufficio, dell’autorizzazione alle indagini bancarie. La Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Abruzzo aveva ritenuto la circostanza irrilevante, in linea con l’orientamento decennale secondo cui l’autorizzazione è atto interno, privo di rilevanza esterna, che non richiede motivazione né incide, se mancante, sulla legittimità dell’accertamento.
Quell’orientamento, ricorda la Cassazione, è oggi posto in discussione dalla sentenza della Corte EDU dell’8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, nel frattempo divenuta definitiva dopo il rigetto, da parte della Grande Camera, dell’istanza di riesame. La sentenza ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, per l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo, anche ex post, sull’esercizio del potere di indagine.
Rispetto al precedente del 15 giugno, che applicava l’articolo 8 CEDU come norma interposta ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, l’ordinanza in commento dedica un’ampia parte della motivazione a ricostruire il rapporto fra ordinamento interno, CEDU e diritto dell’Unione, in quello che definisce un “dialogo tra le Corti”. Ad affermarlo è, significativamente, un collegio diverso da quello che aveva firmato la pronuncia di giugno: segno di un indirizzo condiviso nella sezione, che – almeno questo è l’auspicio – è destinato a consolidarsi quale “diritto vivente”. Nella sentenza vengono richiamati il superamento, ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 269/2017, della rigida separazione fra i due ordinamenti, la qualificazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione come un’“ombra” che segue il diritto eurounitario in ogni situazione che ricada nel suo ambito di applicazione, e alcune pronunce della Corte di Giustizia, relative sia alla tutela giurisdizionale effettiva avverso le misure di indagine fiscale, sia alla protezione dei dati personali nella cooperazione amministrativa fra Stati, che richiedono comunque un controllo giurisdizionale reale sulla legalità delle prove poste a fondamento dell’atto impositivo.
Da questo apparato la Corte trae una distinzione che nel precedente di pochi giorni fa era rimasta implicita. Le indicazioni della giurisprudenza europea rivolte al legislatore, affinché riformi la disciplina dell’autorizzazione, restano de iure condendo e non vincolano il giudice; quelle rivolte al giudice nazionale, perché assicuri un controllo effettivo sulle prove già acquisite, sono invece de iure condito e sono immediatamente applicabili, senza che occorra attendere interventi “dall’alto”. È su questo secondo versante che si colloca la regola di diritto, fissata dalla sentenza del 15 giugno commentata su Blast, e qui ribadita testualmente: l’autorizzazione, pur restando atto preparatorio e organizzativo nel diritto interno, «deve essere preesistente alle indagini e recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente»; in mancanza, a seguito di specifica contestazione, la documentazione acquisita è inutilizzabile e l’avviso invalido per la parte che su di essa si fonda.



