Sharenting e consenso strutturalmente cieco: il volto del minore come input
di Caterina del Federico
Il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026 si colloca nel quadro consolidato che considera la pubblicazione sui social dell’immagine del minore atto di straordinaria amministrazione ex articolo 320 c.c., subordinato al consenso di entrambi i genitori. A partire dal reclamo di un padre contro la madre che ha condiviso su Facebook fotografie dei figli, il Garante ribadisce l’esigenza di una base giuridica idonea per il trattamento delle immagini, anche quando esso è giustificato in chiave affettivo‑relazionale.
La questione che emerge è se sia ancora sostenibile ricostruire lo sharenting nei termini di conflitto tra genitori, quando le immagini pubblicate sono destinate a essere riutilizzate in filiere algoritmiche che sfuggono alla disponibilità effettiva del consenso familiare.
Il caso e la risposta del Garante
Il padre reclama contro la madre che ha pubblicato su Facebook foto dei figli in contesti di ordinaria quotidianità. La difesa valorizza finalità affettiva e relazionale, cerchia ristretta dei destinatari, neutralità dei contenuti e assenza di un concreto vulnus alla sfera privata del minore, ritenendo insufficiente la mera contrarietà dell’altro genitore. L’impostazione sottesa è che l’esercizio unilaterale della responsabilità genitoriale, accompagnato da contenuti neutri, possa costituire titolo sufficiente alla diffusione online dell’immagine del figlio.



