Segreto professionale: prova inutilizzabile in mancanza di autorizzazione del PM
di Andrea Gaeta
Con l'ordinanza n. 17215 del 26 giugno 2025 la Corte di cassazione ha affermato un principio di diritto di particolare rilievo in tema di segreto professionale e poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria: gli elementi acquisiti nel corso di un accesso fiscale sono inutilizzabili se il contribuente ha eccepito il segreto professionale e l’Amministrazione ha proceduto comunque all’acquisizione senza munirsi della prescritta autorizzazione del pubblico ministero.
Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva fondato il proprio accertamento su documentazione rinvenuta nel corso di un accesso eseguito presso lo studio dell’avvocato, durante il quale era stato acquisito un block notes contenente nominativi di clienti e importi percepiti a titolo di compenso. La difesa del contribuente aveva eccepito la violazione del segreto professionale, denunciando l’illegittimità dell’acquisizione. La Corte ha accolto tale censura, sottolineando che l’eventuale autorizzazione all’accesso non equivale a un’automatica abilitazione a superare il segreto professionale, specie ove quest’ultimo venga eccepito in modo specifico in sede di verifica.
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