Segreto industriale e accesso agli atti: una lezione per le imprese dal Consiglio di Stato
di Francesco Rizzo
Negli ultimi mesi la giurisprudenza amministrativa ha chiarito un principio essenziale per chi partecipa a gare: la regola è la trasparenza, l’eccezione è la tutela del segreto industriale. E tuttavia quest’ultima non può essere invocata con affermazioni generiche. Le stazioni appaltanti e le imprese devono dimostrare e documentare caso per caso la sussistenza di informazioni effettivamente riservabili.
Il Consiglio di Stato (si vedano le pronunce 8257/2024 e 5547/2025) ha ribadito che non basta dichiarare che una parte dell’offerta “contiene know-how”: “È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523)”.
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